Art. 7. Sostituzione dell'art. 17 della legge regionale n. 13/1995 1. L'art. 17 della legge regionale n. 13/1995, come modificato dalla legge regionale n. 3/1996, e' sostituito dal seguente: "Art. 17. (Servizi di trasporto urbano). - 1. Per l'anno 1994 l'ammontare dei trasferimenti alle aziende che gestiscono servizi assegnati nelle forme previste dalla legge n. 142/1990 e', a parita' di servizio erogato, pari alle quote erogate per l'anno 1993. 2. Per gli anni 1995, 1996 e 1997 l'ammontare dei trasferimenti alle aziende di cui al comma 1 e', a parita' di servizio erogato, pari alle quote erogate nell'anno precedente alla stessa azienda, incrementato o ridotto in misura proporzionale agli incrementi o decrementi delle risorse finanziarie relative ai servizi di trasporto urbano definite nella proporzione di cui alla tabella f) allegata alla D.G.R. 14281 del 7 giugno 1996 (Assegnazione contributi di esercizio legge regionale 2 gennaio 1982, n. 2, a favore di enti ed imprese di trasporto pubblico locale di persone. I semestre 1996 integrazione regionale e quote II semestre 1996). Le variazioni in aumento di percorrenze urbane non sono finanziabili ai sensi della presente disposizione.".