Art. 7.
     Sostituzione dell'art. 17 della legge regionale n. 13/1995
 
  1.  L'art.  17  della  legge  regionale n. 13/1995, come modificato
dalla legge regionale n. 3/1996, e' sostituito dal seguente:
  "Art. 17. (Servizi di trasporto  urbano).  -  1.  Per  l'anno  1994
l'ammontare  dei  trasferimenti  alle  aziende che gestiscono servizi
assegnati nelle forme previste dalla legge n. 142/1990 e', a  parita'
di servizio erogato, pari alle quote erogate per l'anno 1993.
  2.  Per  gli  anni  1995, 1996 e 1997 l'ammontare dei trasferimenti
alle aziende di cui al comma 1 e', a  parita'  di  servizio  erogato,
pari  alle  quote  erogate  nell'anno precedente alla stessa azienda,
incrementato o ridotto in  misura  proporzionale  agli  incrementi  o
decrementi delle risorse finanziarie relative ai servizi di trasporto
urbano  definite  nella  proporzione  di cui alla tabella f) allegata
alla D.G.R. 14281 del  7  giugno  1996  (Assegnazione  contributi  di
esercizio  legge  regionale 2 gennaio 1982, n. 2, a favore di enti ed
imprese di trasporto pubblico locale  di  persone.  I  semestre  1996
integrazione  regionale  e quote  II semestre 1996). Le variazioni in
aumento di percorrenze urbane non sono finanziabili  ai  sensi  della
presente disposizione.".