Art. 9.
     Integrazioni dell'art. 19 della legge regionale n. 13/1995
 
  1. All'art. 19 della legge regionale n.  13/1995,  come  modificato
dalla legge regionale n. 3/1996, e' aggiunto il seguente comma:
  "3.  Il  termine  di cui all'art. 7 della legge regionale 2 gennaio
1982, n. 2, per la  presentazione  della  domanda  di  contributo  di
esercizio per l'anno 1997 e' prorogato al 31 dicembre 1996.".