Art. 9. Integrazioni dell'art. 19 della legge regionale n. 13/1995 1. All'art. 19 della legge regionale n. 13/1995, come modificato dalla legge regionale n. 3/1996, e' aggiunto il seguente comma: "3. Il termine di cui all'art. 7 della legge regionale 2 gennaio 1982, n. 2, per la presentazione della domanda di contributo di esercizio per l'anno 1997 e' prorogato al 31 dicembre 1996.".