Art. 32.
                            B i l a n c i
 
  1. I bilanci di previsione, le variazioni di  bilancio,  i  bilanci
consuntivi  ed  i  regolamenti  di  enti  ed  aziende regionali prima
dell'approvazione  da  parte  degli  organi  di  tutela  e  vigilanza
dovranno  essere  trasmessi  all'assessorato regionale del bilancio e
delle finanze per l'acquisizione del  competente  parere  che  dovra'
essere  espresso  entro  trenta  giorni  dalla  data  di ricevimento.
Trascorso  detto  termine,  il parere si intende reso favorevolmente.
Resta  fermo  l'obbligo  per  l'assessorato  di   concludere   l'iter
istruttorio  del  parere.  In  caso  di  osservazioni,  richieste  di
chiarimenti  o  nuovi   elementi   di   giudizio,   integrazioni   di
documentazione  -  che  possono essere effettuate una sola volta - il
termine e' ridotto  a  dieci  giorni  che  decorrono  dalla  data  di
ricevimento  della  risposta  da  parte  degli  enti  e delle aziende
regionali.
  2.  Le  variazioni  di  bilancio  effettuate  da  enti  ed  aziende
regionali,  discendenti  da  utilizzazione  del fondo di riserva o da
storni, sono immediatamente esecutive e devono essere  trasmesse  per
conoscenza  all'amministrazione  vigilante,  in  uno  al  parere  del
collegio dei revisori.
  3. L'istituto della perenzione amministrativa di cui ai commi 2,  3
e  4  dell'art.  12  della  legge  regionale  4 luglio 1977, n. 47, e
successive modifiche ed integrazioni non  si  applica  agli  enti  ed
aziende  regionali.  Parimenti,  a decorrere dal 1997, non si applica
alle aziende sanitarie ed alle aziende ospedaliere  l'istituto  della
perenzione  amministrativa  di  cui all'art. 30 della legge 18 aprile
1981, n. 69.
  4. Gli enti ed aziende regionali per  le  richieste  di  pareri  si
avvalgono,   per   il  tramite  delle  amministrazioni  di  tutela  e
vigilanza, degli uffici regionali.
  5. I contributi per le spese di funzionamento di  enti  ed  aziende
regionali  saranno  erogati  in  due  semestralita' anticipate. Nella
erogazione della seconda  semestralita'  gli  assessorati  competenti
dovranno  tenere conto dell'avanzo di gestione utilizzabile accertato
con il bilancio consuntivo dell'anno precedente.
  6.  La  erogazione  della  seconda  semestralita',  da  effettuarsi
esclusivamente   nell'anno   di   competenza,  e'  condizionata  alla
presentazione del conto consuntivo dell'anno precedente. Le somme non
utilizzate per effetto dei precedenti commi costituiscono economie di
bilancio.