Art. 36.
     Perequazione automatica delle pensioni al costo della vita
 
  1. Il Governo della Regione nel termine di sei mesi dall'entrata in
vigore della presente  legge  presentera'  un  disegno  di  legge  di
riordino  del  sistema  pensionistico  e  previdenziale del personale
dell'Amministrazione regionale, attenendosi ai principi  fondamentali
di  riforma  economico-sociale  contenuti  nella legge di riforma del
sistema pensionistico obbligatorio e complementare dello Stato.
  2. A decorrere dal 1 gennaio 1997  e  fino  all'entrata  in  vigore
della  legge  di  riordino  del  sistema  pensionistico ai dipendenti
regionali, gia' collocati o da collocarsi in quiescenza, che ai sensi
dell'art.  10 della legge regionale 3 maggio 1986,  n.  21  fruiscono
del trattamento di quiescenza di cui alla legge regionale 23 febbraio
1962,  n.  2  e  successive  modifiche,  nonche'  ai  loro superstiti
titolari di trattamento indiretto o  di  riversibilita',  nonche'  ai
titolari  di  assegno vitalizio, gli aumenti verranno corrisposti con
cadenza annuale a titolo di perequazione automatica delle pensioni  e
degli  assegni  vitalizi  al  costo  della  vita  e con effetto dal 1
gennaio di ogni anno.
  3.  Tali  aumenti  sono  calcolati  applicando  all'importo   della
pensione  o  dell'assegno  vitalizio  spettante  alla fine di ciascun
periodo la percentuale di variazione che si determina rapportando  il
valore  medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di
operai  ed  impiegati,  relativo  all'anno  precedente  il  mese   di
decorrenza  dell'aumento,  all'analogo valore medio relativo all'anno
precedente.
  4. Con effetto dal 1 gennaio 1997 e' abrogato l'art. 13,  comma  1,
della legge regionale 15 giugno 1988, n. 11.