Art. 5. Trasferimento alla Regione dei fondi CRIAS 1. Le disponibilita' non impegnate sui fondi di rotazione istituiti presso la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS) sono versate in entrata nel bilancio regionale senza oneri di commissione nei limiti degli importi di seguito indicati per ciascun fondo: fondo di rotazione ex art. 45 legge regionale n. 3/86 - lire 3.393 milioni; fondo di rotazione ex art. 46 legge regionale n. 3/86 - lire 3.466 milioni; fondo di rotazione ex articoli 14, 15, 16 legge regionale n. 35/91 - lire 322 milioni; fondo di rotazione ex articoli 20, 21 legge regionale n. 35/91 - lire 2.322 milioni.