Art. 53. Spese per il personale dell'Istituto dell'incremento ippico di Catania 1. Le spese relative al personale dell'Istituto dell'incremento ippico di Catania, cosi' come determinante dalla legge 3 gennaio 1985, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, sono iscritte interamente in un apposito capitolo del bilancio della Regione siciliana anziche' sul capitolo 16317.