Art. 2. LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE TECNICO ANTINCENDI E DEI PILOTI DI ELICOTTERO - ANNO 1996 1. Ai sensi dell'art. 11 del D.P.G.P. 4 aprile 1996, n. 7-36/Leg., le parti convengono che per il secondo semestre dell'anno 1996 il limite individuale massimo di lavoro straordinario introdotto dall'art. 33, comma 3, del D.P.G.P. n. 7-36/Leg. medesimo opera in ragione di 135 ore.