Art. 2.
             LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE TECNICO
          ANTINCENDI E DEI PILOTI DI ELICOTTERO - ANNO 1996
 
  1.  Ai sensi dell'art. 11 del D.P.G.P. 4 aprile 1996, n. 7-36/Leg.,
le parti convengono che per il secondo  semestre  dell'anno  1996  il
limite   individuale   massimo  di  lavoro  straordinario  introdotto
dall'art.  33, comma 3, del D.P.G.P. n. 7-36/Leg. medesimo  opera  in
ragione di 135 ore.