Art. 3. Ulteriore incremento indennita' di rischio 1. Per il personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco, l'ulteriore incremento dell'indennita' di rischio di cui all'art. 58 del contratto collettivo nazionale di lavoro del Corpo nazionale dei vigili del fuoco costituisce il compenso per le prestazioni lavorative rese in aggiunta all'orario di lavoro contrattuale fino alla concorrenza su base annua della quota di cui all'art. 45, comma 5, del medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro, determinata con riferimento alla media dei turni continuativi annualmente previsti. 2. In relazione a quanto disposto dall'art. 45, comma 6, del contratto collettivo nazionale di lavoro del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'obbligo delle prestazioni aggiuntive di cui al precedente comma 1 cessa in ogni caso il 31 dicembre 1997. Le prestazioni medesime non concorrono a determinare i limiti di lavoro straordinario.