Art. 3.
             Ulteriore incremento indennita' di rischio
 
  1.  Per  il  personale  del  Corpo permanente dei vigili del fuoco,
l'ulteriore incremento dell'indennita' di rischio di cui all'art.  58
del contratto collettivo nazionale di lavoro del Corpo nazionale  dei
vigili   del   fuoco  costituisce  il  compenso  per  le  prestazioni
lavorative rese in aggiunta all'orario di  lavoro  contrattuale  fino
alla  concorrenza su base annua della quota di cui all'art. 45, comma
5, del medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro, determinata
con   riferimento  alla  media  dei  turni  continuativi  annualmente
previsti.
  2. In relazione a  quanto  disposto  dall'art.  45,  comma  6,  del
contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, l'obbligo delle prestazioni aggiuntive  di  cui  al
precedente  comma  1  cessa  in  ogni  caso  il  31 dicembre 1997. Le
prestazioni medesime non concorrono a determinare i limiti di  lavoro
straordinario.