(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 12
                         del 14 marzo 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  L'art.  2  della  L.R.  21  novembre  1974  n. 70 e' sostituito dal
seguente:
  "Art.    2.    (Soggetti    organizzatori).    -    Sono    ammessi
all'organizzazione   delle   manifestazioni   fieristiche   ricadenti
nell'ambito della presente disciplina gli enti, le  associazioni,  le
societa' di persone e di
 capitali".