(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 12 del 14 marzo 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. L'art. 2 della L.R. 21 novembre 1974 n. 70 e' sostituito dal seguente: "Art. 2. (Soggetti organizzatori). - Sono ammessi all'organizzazione delle manifestazioni fieristiche ricadenti nell'ambito della presente disciplina gli enti, le associazioni, le societa' di persone e di capitali".