Art. 3. 1. Il primo comma dell'art. 11-bis della L.R. 70/1974 e' sostituito dal seguente: "Limitatamente alle fiere, mostre ed esposizioni internazionali, nazionali e regionali di cui all'art. 1, l'autorizzazione comunale e' subordinata al nulla osta della Regione. Il nulla osta e' rilasciato dal dirigente competente ai sensi dell'art. 11 della L.R. 81/1994". 2. Il comma 2 dell'art. 11-bis della L.R. 70/1974 e' sostituito dal seguente: "Il Consiglio Regionale, con proprio atto deliberativo, stabilisce i criteri e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni comunali e del nulla osta regionale, nonche', ai fini della predisposizione del calendario regionale e della formulazione del calendario ufficiale, i termini e le modalita' per la presentazione delle domande da parte degli operatori interessati all'organizzazione. Con il medesimo atto sono stabiliti inoltre le modalita' ed i termini entro i quali i Comuni trasmettono alla Regione le autorizzazioni rilasciate e gli atti relativi alle manifestazioni fieristiche non soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 10, primo comma, della presente legge". 3. Al comma 4 dell'art. 11-bis le parole "enti organizzatori" sono sostituite da "soggetti organizzatori".