Art. 3.
 
  1. Il primo comma dell'art. 11-bis della L.R. 70/1974 e' sostituito
dal seguente:
  "Limitatamente  alle  fiere,  mostre ed esposizioni internazionali,
nazionali e regionali di cui all'art. 1, l'autorizzazione comunale e'
subordinata al nulla osta della Regione. Il nulla osta e'  rilasciato
dal dirigente competente ai sensi dell'art. 11 della L.R. 81/1994".
  2. Il comma 2 dell'art. 11-bis della L.R. 70/1974 e' sostituito dal
seguente:
  "Il  Consiglio Regionale, con proprio atto deliberativo, stabilisce
i criteri e  le  condizioni  per  il  rilascio  delle  autorizzazioni
comunali   e  del  nulla  osta  regionale,  nonche',  ai  fini  della
predisposizione del calendario regionale  e  della  formulazione  del
calendario  ufficiale,  i termini e le modalita' per la presentazione
delle    domande    da    parte    degli    operatori     interessati
all'organizzazione.  Con  il  medesimo atto sono stabiliti inoltre le
modalita' ed i termini  entro  i  quali  i  Comuni  trasmettono  alla
Regione  le  autorizzazioni  rilasciate  e  gli  atti  relativi  alle
manifestazioni fieristiche non soggette ad  autorizzazione  ai  sensi
dell'art. 10, primo comma, della presente legge".
  3.  Al comma 4 dell'art. 11-bis le parole "enti organizzatori" sono
sostituite da "soggetti organizzatori".