Art. 4.
 
  1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della L.R. 70/1974:
   a) articolo 3;
   b) articolo 4;
   c) articolo 5;
   d) primo comma lettera c) dell'art. 9;
   e) secondo e terzo comma dell'art. 9;
   f) articolo 11-ter;
   g) articolo 11-quater.
  La presente legge e'  pubblicata  sul  Bollettino  ufficiale  della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetta di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.
   Firenze, 5 marzo 1997
                                CHITI
  La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il  28
gennaio  1997  ed  e' stata vistata dal Commissario del Governo il 28
febbraio 1997.