Art. 4. 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della L.R. 70/1974: a) articolo 3; b) articolo 4; c) articolo 5; d) primo comma lettera c) dell'art. 9; e) secondo e terzo comma dell'art. 9; f) articolo 11-ter; g) articolo 11-quater. La presente legge e' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetta di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 5 marzo 1997 CHITI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 28 gennaio 1997 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 28 febbraio 1997.