(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 17 del 1 aprile 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Il primo comma dell'art. 6 (contributo standard) della legge regionale 10 agosto 1993, n. 46, e' sostituito dal seguente: 1) il contributo standard di esercizio viene determinato in misura pari al 68% del costo standard per i servizi interurbani di interesse provinciale ed extraurbani di interesse comunale e in misura pari al 50% del costo standard per i servizi interurbani di interesse regionale. I servizi balneari non vengono ammessi a contributo. I singoli comuni determinano il rispettivo contributo standard di esercizio.