Art. 10. 1. Il comma 1 dell'art. 18 della legge regionale n. 6/1994 e' sostituito dal seguente: "1. Nel rispetto delle direttive regionali le Comunita' montane istituiscono appositi albi, che vengono trasmessi alla Giunta regionale nei quali verranno iscritte le tartufaie controllate e coltivate a norma degli artt. 4, 8 e 9.". 2. Il comma 3 dell'art. 18 della legge regionale n. 6/1994 e' sostituito dal seguente: "3. Le Comunita' montane, trasmettono, semestralmente, alla struttura amministrativa regionale competente in materia di tartuficoltura, gli aggiornamenti degli albi di cui al comma 1.".