Art. 10.
 
  1.  Il  comma  1  dell'art.  18  della legge regionale n. 6/1994 e'
sostituito dal seguente: "1. Nel rispetto delle  direttive  regionali
le   Comunita'   montane  istituiscono  appositi  albi,  che  vengono
trasmessi alla  Giunta  regionale  nei  quali  verranno  iscritte  le
tartufaie controllate e coltivate a norma degli artt. 4, 8 e 9.".
  2.  Il  comma  3  dell'art.  18  della legge regionale n. 6/1994 e'
sostituito dal  seguente:  "3.  Le  Comunita'  montane,  trasmettono,
semestralmente, alla struttura amministrativa regionale competente in
materia  di  tartuficoltura,  gli  aggiornamenti degli albi di cui al
comma 1.".