Art. 11. 1. Dopo l'art. 19 della legge regionale n. 6/1994, e' aggiunto il seguente: "Art. 19-bis. (Vigilanza). - 1. La vigilanza sul rispetto della presente legge e' effettuata dai soggetti individuati nei commi 1 e 2 dell'art. 15 della legge 16 dicembre 1985, n. 752. 2. La Giunta regionale istituisce appositi corsi di formazione e aggiornamento professionale ai fini di una migliore qualificazione degli organi di vigilanza di cui al comma 1".