Art. 11.
 
  1. Dopo l'art. 19 della legge regionale n. 6/1994, e'  aggiunto  il
seguente:
  "Art.  19-bis.  (Vigilanza).  -  1. La vigilanza sul rispetto della
presente legge e' effettuata dai soggetti individuati nei commi 1 e 2
dell'art. 15 della legge 16 dicembre 1985, n. 752.
  2. La Giunta regionale istituisce appositi corsi  di  formazione  e
aggiornamento  professionale  ai  fini di una migliore qualificazione
degli organi di vigilanza di cui al comma 1".