Art. 12.
 
  1. Il comma 1 dell'art. 20  della  legge  regionale  n.  6/1994  e'
sostituito  dal seguente: "1. Le competenze amministrative in materia
di sanzioni sono attribuite alle Comunita' montane nel rispetto delle
procedure generali e speciali previste dalla legge 16 dicembre  1985,
n.  752,  dalla  legge  regionale 30 maggio 1983, n.  15 e successive
modificazioni ed integrazioni.".
  2. La lettera a) del comma 2 dell'art. 20 della legge regionale  n.
6/1994  e'  sostituita  dalla seguente: "a) ricerca dei tartufi senza
l'ausilio del cane, da lire 300.000 a lire 3.000.000.".
  3. Il comma 7 dell'art. 20  della  legge  regionale  n.  6/1994  e'
abrogato.