Art. 12. 1. Il comma 1 dell'art. 20 della legge regionale n. 6/1994 e' sostituito dal seguente: "1. Le competenze amministrative in materia di sanzioni sono attribuite alle Comunita' montane nel rispetto delle procedure generali e speciali previste dalla legge 16 dicembre 1985, n. 752, dalla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.". 2. La lettera a) del comma 2 dell'art. 20 della legge regionale n. 6/1994 e' sostituita dalla seguente: "a) ricerca dei tartufi senza l'ausilio del cane, da lire 300.000 a lire 3.000.000.". 3. Il comma 7 dell'art. 20 della legge regionale n. 6/1994 e' abrogato.