Art. 13. 1. L'art. 22 della legge regionale n. 6/1994 e' sostituito dal seguente: "Art. 22. (Tassa di concessione). - 1. La tassa di concessione regionale, prevista per l'abilitazione alla ricerca e alla raccolta dei tartufi, e' dovuta, annualmente, entro il 31 gennaio, nella misura fissata al numero d'ordine 27 della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 e successive modificazioni ed e' versata alla Comunita' montana competente per territorio. La ricevuta del versamento deve essere conservata unitamente al tesserino di autorizzazione ed esibita, su richiesta, agli organi preposti alla vigilanza. 2. La tassa annuale non e' dovuta se l'attivita' di ricerca e raccolta non e' esercitata nell'anno di riferimento. 3. Per la ricerca e la raccolta di tartufi senza aver effettuato il pagamento della prescritta tassa annuale, si applicano le sanzioni tributarie previste dall'art. 6 della legge regionale 28 maggio 1980, n. 57 e successive modificazioni e integrazioni e le relative procedure. 4. Il cinquanta per cento dei proventi derivanti dalla tassa di concessione e quelli derivanti dalle sanzioni di cui all'art. 20 spettano alle Comunita' montane, che li utilizzano per interventi di tutela, di miglioramento e valorizzazione nel settore della tartuficoltura. 5. Sono di competenza delle Comunita' montane le funzioni amministrative inerenti l'applicazione della legge regionale n. 57/1980, compresa la decisione dei ricorsi amministrativi e di rappresentanza in giudizio, limitatamente alla tassa di concessione regionale per l'abilitazione alla ricerca e raccolta dei tartufi. 6. Le istanze di rimborso devono essere presentate alla Comunita' montana competente per territorio, che provvede all'istruttoria e ai relativi adempimenti. 7. Il trasferimento dalle Comunita' montane alla Regione delle somme di cui al comma 4 deve essere effettuato entro il mese successivo a quello della riscossione. Saranno stabiliti dalla Giunta regionale i tempi e le modalita' per la comunicazione alla Regione dei dati relativi alle riscossioni effettuate".