Art. 13.
 
  1.  L'art.  22  della  legge  regionale n. 6/1994 e' sostituito dal
seguente:
  "Art. 22. (Tassa di concessione). -  1.  La  tassa  di  concessione
regionale,  prevista  per l'abilitazione alla ricerca e alla raccolta
dei tartufi, e' dovuta,  annualmente,  entro  il  31  gennaio,  nella
misura  fissata al numero d'ordine 27 della tariffa delle tasse sulle
concessioni  regionali,  approvata  con decreto legislativo 22 giugno
1991, n. 230 e successive modificazioni ed e' versata alla  Comunita'
montana  competente  per  territorio. La ricevuta del versamento deve
essere  conservata  unitamente  al  tesserino  di  autorizzazione  ed
esibita, su richiesta, agli organi preposti alla vigilanza.
  2.  La  tassa  annuale  non  e'  dovuta se l'attivita' di ricerca e
raccolta non e' esercitata nell'anno di riferimento.
  3. Per la ricerca e la raccolta di tartufi senza aver effettuato il
pagamento della prescritta tassa annuale, si  applicano  le  sanzioni
tributarie previste dall'art. 6 della legge regionale 28 maggio 1980,
n.  57  e  successive  modificazioni  e  integrazioni  e  le relative
procedure.
  4. Il cinquanta per cento dei proventi  derivanti  dalla  tassa  di
concessione  e  quelli  derivanti  dalle  sanzioni di cui all'art. 20
spettano alle Comunita' montane, che li utilizzano per interventi  di
tutela,   di   miglioramento   e  valorizzazione  nel  settore  della
tartuficoltura.
  5.  Sono  di  competenza  delle  Comunita'  montane   le   funzioni
amministrative  inerenti  l'applicazione  della  legge  regionale  n.
57/1980, compresa  la  decisione  dei  ricorsi  amministrativi  e  di
rappresentanza  in  giudizio, limitatamente alla tassa di concessione
regionale per l'abilitazione alla ricerca e raccolta dei tartufi.
  6. Le istanze di rimborso devono essere presentate  alla  Comunita'
montana  competente per territorio, che provvede all'istruttoria e ai
relativi adempimenti.
  7. Il trasferimento dalle  Comunita'  montane  alla  Regione  delle
somme  di  cui  al  comma  4  deve  essere  effettuato  entro il mese
successivo a quello della riscossione. Saranno stabiliti dalla Giunta
regionale i tempi e le modalita' per la  comunicazione  alla  Regione
dei dati relativi alle riscossioni effettuate".