Art. 14.
 
  1.  La  disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 22 della legge
regionale n. 6/1994 come sostituito dall'articolo 13  della  presente
legge, si applica a far data dal 1992.
  2.  Ai  fini  dell'applicazione  del  comma 1, gli interessati sono
tenuti  a  presentare  alla  Comunita'  montana,  entro   60   giorni
dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge,  una  dichiarazione
sostitutiva di atto notorio, dalla quale  risulti  che  nell'anno  di
riferimento, gli stessi non hanno esercitato la ricerca e la raccolta
dei tartufi.
  La   presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.
   Data a Perugia, addi' 26 marzo 1997
 
                             BRACALENTE