Art. 14. 1. La disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale n. 6/1994 come sostituito dall'articolo 13 della presente legge, si applica a far data dal 1992. 2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, gli interessati sono tenuti a presentare alla Comunita' montana, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dalla quale risulti che nell'anno di riferimento, gli stessi non hanno esercitato la ricerca e la raccolta dei tartufi. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria. Data a Perugia, addi' 26 marzo 1997 BRACALENTE