Art. 3. 1. Il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 6/1994 e' sostituito dal seguente: "2. I miglioramenti vanno eseguiti a regola d'arte e ripetuti nei tempi prescritti, nell'ambito della superficie delle tartufaie, secondo le previsioni del piano quinquennale. Il piano e' presentato dal conduttore all'atto della richiesta di riconoscimento e da esso debbono risultare, fra l'altro, i dati di raccolta relativi alla produzione media annua di tartufi riferiti al medesimo impianto.". 2. Al comma 5 dell'art. 5 della legge regionale n. 6/1994 la parola "triennale" e' sostituita da "quinquennale".