Art. 3.
 
  1. Il comma 2 dell'art.  5  della  legge  regionale  n.  6/1994  e'
sostituito  dal seguente: "2. I miglioramenti vanno eseguiti a regola
d'arte e ripetuti nei tempi prescritti, nell'ambito della  superficie
delle  tartufaie,  secondo  le  previsioni del piano quinquennale. Il
piano e'  presentato  dal  conduttore  all'atto  della  richiesta  di
riconoscimento  e  da  esso debbono risultare, fra l'altro, i dati di
raccolta relativi alla produzione media annua di tartufi riferiti  al
medesimo impianto.".
  2. Al comma 5 dell'art. 5 della legge regionale n. 6/1994 la parola
"triennale" e' sostituita da "quinquennale".