Art. 4.
 
  1.  Al  comma  1  dell'art.  9  della  legge regionale n. 6/1994 e'
abrogato il secondo capoverso.
  2. Al comma 2 lett. b), dell'art. 9 della legge regionale n. 6/1994
la parola "triennale" e' sostituita da "quinquennale".
  3. Il comma 3 dell'art.  9  della  legge  regionale  n.  6/1994  e'
sostituito  dal  seguente:  "3.  A  seguito  del riconoscimento delle
tartufaie controllate o coltivate la Comunita' montana competente per
territorio assegna agli aventi diritto un congruo numero di  tabelle,
conformemente al comma 3 dell'art. 3 della legge 16 dicembre 1985, n.
752,  previo  versamento  della  somma stabilita alla tesoreria della
competente Comunita' montana, nell'apposito conto corrente.".
  4.  Il  comma  5  dell'art.  9  della  legge  regionale  6/1994  e'
sostituito  dal  seguente:  "5.  Il  riconoscimento  delle  tartufaie
controllate  ha  validita'  quinquennale  ed  e'  rinnovabile  previa
verifica da parte della commissione tecnica di cui all'art. 6.".