Art. 4. 1. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 6/1994 e' abrogato il secondo capoverso. 2. Al comma 2 lett. b), dell'art. 9 della legge regionale n. 6/1994 la parola "triennale" e' sostituita da "quinquennale". 3. Il comma 3 dell'art. 9 della legge regionale n. 6/1994 e' sostituito dal seguente: "3. A seguito del riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate la Comunita' montana competente per territorio assegna agli aventi diritto un congruo numero di tabelle, conformemente al comma 3 dell'art. 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, previo versamento della somma stabilita alla tesoreria della competente Comunita' montana, nell'apposito conto corrente.". 4. Il comma 5 dell'art. 9 della legge regionale 6/1994 e' sostituito dal seguente: "5. Il riconoscimento delle tartufaie controllate ha validita' quinquennale ed e' rinnovabile previa verifica da parte della commissione tecnica di cui all'art. 6.".