Art. 5.
 
  1.  Il  comma  4  dell'art.  10  della legge regionale n. 6/1994 e'
sostituito dal seguente: "4.  Nelle  aziende  faunistico-venatorie  e
agro-turistico   venatorie  l'attivita'  di  ricerca  e  raccolta  e'
consentita, secondo le modalita' di cui al comma 3, con l'ausilio  di
un  solo  cane  per  cercatore, esclusivamente nei giorni di silenzio
venatorio".