Art. 5. 1. Il comma 4 dell'art. 10 della legge regionale n. 6/1994 e' sostituito dal seguente: "4. Nelle aziende faunistico-venatorie e agro-turistico venatorie l'attivita' di ricerca e raccolta e' consentita, secondo le modalita' di cui al comma 3, con l'ausilio di un solo cane per cercatore, esclusivamente nei giorni di silenzio venatorio".