Art. 7. 1. Il comma 4 dell'art. 13 della legge regionale n. 6/1994 e' sostituito dal seguente: "4. Il tesserino e' rilasciato dalla Comunita' montana competente per territorio ed e' valido per tutto il territorio nazionale. La sua efficacia e' di cinque anni, al termine dei quali il titolare puo' richiedere alla competente Comunita' montana, entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza, la convalida per il quinquennio successivo mediante l'apposizione del timbro datario e previo versamento della tassa annualmente dovuta.".