Art. 7.
 
  1.  Il  comma  4  dell'art.  13  della legge regionale n. 6/1994 e'
sostituito  dal  seguente:  "4.  Il  tesserino  e'  rilasciato  dalla
Comunita' montana competente per territorio ed e' valido per tutto il
territorio nazionale.  La sua efficacia e' di cinque anni, al termine
dei  quali  il  titolare  puo'  richiedere  alla competente Comunita'
montana, entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza, la convalida per
il quinquennio successivo mediante l'apposizione del timbro datario e
previo versamento della tassa annualmente dovuta.".