Art. 8.
 
  1. Il comma 1 dell'art. 15  della  legge  regionale  n.  6/1994  e'
sostituito  dal seguente: "1. La Regione, limitatamente alle esigenze
di sperimentazione, e le Comunita' montane, per  quanto  riguarda  la
tutela   e   la  valorizzazione  del  patrimonio  tartuficolo  e  per
l'incremento della produzione dei tartufi,  promuovono  e  sostengono
iniziative  pubbliche,  ritenute  utili  per  l'approfondimento  e la
divulgazione delle conoscenze tecnico-scientifiche".
  2. Il primo alinea del comma 2 dell'art. 15 della  legge  regionale
n.  6/1994 e' sostituito dal seguente: "2. Ai fini del comma 1, sulla
base di appositi piani, possono essere finanziate:".
  3. Al comma 4 dell'art. 15  della  legge  regionale  n.  6/1994  e'
soppressa la locuzione "a qualsiasi titolo".