Art. 8. 1. Il comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 6/1994 e' sostituito dal seguente: "1. La Regione, limitatamente alle esigenze di sperimentazione, e le Comunita' montane, per quanto riguarda la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartuficolo e per l'incremento della produzione dei tartufi, promuovono e sostengono iniziative pubbliche, ritenute utili per l'approfondimento e la divulgazione delle conoscenze tecnico-scientifiche". 2. Il primo alinea del comma 2 dell'art. 15 della legge regionale n. 6/1994 e' sostituito dal seguente: "2. Ai fini del comma 1, sulla base di appositi piani, possono essere finanziate:". 3. Al comma 4 dell'art. 15 della legge regionale n. 6/1994 e' soppressa la locuzione "a qualsiasi titolo".