Art. 9. 1. Il comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale n. 6/1994 e' sostituito dal seguente: "3. L'erogazione del contributo, relativo all'art. 15, comma 2, lettera f), e' subordinata alla presentazione del consuntivo di spesa e dei verbali del collaudo effettuato dai tecnici della Comunita' montana.".