Art. 9.
 
  1.  Il  comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale n. 6/1994 e'
sostituito dal seguente: "3. L'erogazione  del  contributo,  relativo
all'art.  15,  comma 2, lettera f), e' subordinata alla presentazione
del consuntivo di spesa e dei verbali  del  collaudo  effettuato  dai
tecnici della Comunita' montana.".