(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta
                      n. 15 del 1 aprile 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1.  La  Regione  promuove e finanzia la realizzazione di iniziative
sociali, formative e culturali  a  favore  degli  adolescenti  e  dei
giovani volte a:
   a)  favorire  l'informazione,  l'aggregazione, l'associazione e la
cooperazione tra i giovani;
   b) attuare interventi per l'inserimento nella societa' e rimuovere
il disagio giovanile;
   c) valorizzare e dare impulso a ogni forma  di  manifestazioni  di
contenuto culturale e alle attivita' del tempo libero;
   d) prevenire fenomeni di devianza e di emarginazione sociale.