(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 15 del 1 aprile 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La Regione promuove e finanzia la realizzazione di iniziative sociali, formative e culturali a favore degli adolescenti e dei giovani volte a: a) favorire l'informazione, l'aggregazione, l'associazione e la cooperazione tra i giovani; b) attuare interventi per l'inserimento nella societa' e rimuovere il disagio giovanile; c) valorizzare e dare impulso a ogni forma di manifestazioni di contenuto culturale e alle attivita' del tempo libero; d) prevenire fenomeni di devianza e di emarginazione sociale.