Art. 10. Scambi socio-culturali 1. La Regione adotta progetti tendenti a promuovere iniziative rivolte a realizzare scambi di esperienze con Paesi esteri in ambito europeo, allo scopo di favorire lo sviluppo socio-culturale dei giovani in armonia con gli accordi culturali ed i protocolli relativi agli scambi socio-culturali stipulati dal Ministero degli affari esteri e dalla Regione autonoma Valle d'Aosta, nel rispetto dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta per la estensione alla Regione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1-bis del decreto legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella L.21 ottobre 1978, n. 641) e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 1980 (Disposizioni di indirizzo e coordinamento per le attivita' promozionali all'estero delle regioni nelle materie di competenza).