Art. 10.
                       Scambi socio-culturali
 
  1.  La  Regione  adotta  progetti  tendenti a promuovere iniziative
rivolte a realizzare scambi di esperienze con Paesi esteri in  ambito
europeo,  allo  scopo  di  favorire  lo  sviluppo socio-culturale dei
giovani in armonia con gli accordi culturali ed i protocolli relativi
agli scambi socio-culturali  stipulati  dal  Ministero  degli  affari
esteri e dalla Regione autonoma Valle d'Aosta, nel rispetto dell'art.
2  del  decreto  del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n.
182 (Norme di attuazione dello statuto speciale della  Regione  Valle
d'Aosta per la estensione alla Regione delle disposizioni del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  24  luglio  1977,  n. 616 e della
normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1-bis  del  decreto
legge  18 agosto 1978, n. 481, convertito nella L.21 ottobre 1978, n.
641) e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo
1980 (Disposizioni di indirizzo  e  coordinamento  per  le  attivita'
promozionali all'estero delle regioni nelle materie di competenza).