Art. 11.
               Determinazione e copertura degli oneri
 
  1.  Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono
valutati per l'anno 1997 in lire 700.000.000 e, a titolo  indicativo,
per gli anni 1998 e 1999 in annue lire 700.000.000.
  2.  Gli  oneri  di  cui  al  comma  1  gravano  sul  capitolo 58440
(Contributi a favore degli  enti  locali  per  promozioni  sociali  a
favore  dei  giovani)  della  parte  spesa del bilancio di previsione
della Regione per l'anno  1997  e  sui  corrispondenti  capitoli  dei
futuri bilanci e trovano copertura negli stanziamenti ivi iscritti.
  3.  A  decorrere  dal  1998 gli oneri, necessari per l'applicazione
della presente legge, possono essere  rideterminati  annualmente  con
legge  di  bilancio,  ai  sensi dell'art. 15 della legge regionale 27
dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di  contabilita'
generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).