Art. 11. Determinazione e copertura degli oneri 1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati per l'anno 1997 in lire 700.000.000 e, a titolo indicativo, per gli anni 1998 e 1999 in annue lire 700.000.000. 2. Gli oneri di cui al comma 1 gravano sul capitolo 58440 (Contributi a favore degli enti locali per promozioni sociali a favore dei giovani) della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1997 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci e trovano copertura negli stanziamenti ivi iscritti. 3. A decorrere dal 1998 gli oneri, necessari per l'applicazione della presente legge, possono essere rideterminati annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilita' generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).