Art. 13. Norme transitorie 1. In attesa dell'applicazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'Organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale) le competenze relative all'applicazione della presente legge sono attribuite al Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali dell'Assessorato della sanita' ed assistenza sociale. La presente legge sara' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta. Aosta, 21 marzo 1997. VIERIN