Art. 13.
                          Norme transitorie
 
  1.  In  attesa  dell'applicazione  della legge regionale 23 ottobre
1995,  n.  45   (Riforma   dell'Organizzazione   dell'Amministrazione
regionale  della  Valle  d'Aosta  e  revisione  della  disciplina del
personale) le competenze  relative  all'applicazione  della  presente
legge  sono  attribuite  al  Servizio  affari  generali, assistenza e
servizi sociali dell'Assessorato della sanita' ed assistenza sociale.
  La  presente  legge sara' pubblicata sul Bollettino ufficiale della
Regione.
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
   Aosta, 21 marzo 1997.
 
                               VIERIN