Art. 3.
  Funzioni dell'Osservatorio permanente sulla condizione giovanile
 
  1. L'Osservatorio:
   a) effettua il monitoraggio costante del fenomeno giovanile;
   b)  gestisce  e   divulga   i   risultati   delle   indagini   che
periodicamente vengono condotte sul mondo giovanile;
   c)  supporta la predisposizione dei progetti che gli enti locali e
le associazioni giovanili intendono presentare all'approvazione della
Giunta regionale;
   d) collabora con gli enti locali e le associazioni  giovanili  per
la valutazione dei progetti finanziati dalla Giunta regionale;
   e)  attiva  e  promuove il coordinamento delle politiche giovanili
tra gli assessorati regionali.