Art. 3. Funzioni dell'Osservatorio permanente sulla condizione giovanile 1. L'Osservatorio: a) effettua il monitoraggio costante del fenomeno giovanile; b) gestisce e divulga i risultati delle indagini che periodicamente vengono condotte sul mondo giovanile; c) supporta la predisposizione dei progetti che gli enti locali e le associazioni giovanili intendono presentare all'approvazione della Giunta regionale; d) collabora con gli enti locali e le associazioni giovanili per la valutazione dei progetti finanziati dalla Giunta regionale; e) attiva e promuove il coordinamento delle politiche giovanili tra gli assessorati regionali.