Art. 4. Consulta giovanile 1. E' istituita la Consulta giovanile, composta da nove membri designati secondo le modalita' stabilite dall'Assemblea regionale del mondo giovanile di cui all'art. 9. 2. La Consulta giovanile si dota di un regolamento per il proprio funzionamento ed elegge al suo interno un presidente. 3. La Consulta giovanile dura in carica tre anni. 4. La Giunta regionale adotta tutti i provvedimenti per garantire il funzionamento della Consulta giovanile. 5. La Consulta giovanile puo' avvalersi della consulenza di esperti.