Art. 4.
                         Consulta giovanile
 
  1.  E'  istituita  la  Consulta  giovanile, composta da nove membri
designati secondo le modalita' stabilite dall'Assemblea regionale del
mondo giovanile di cui all'art. 9.
  2. La Consulta giovanile si dota di un regolamento per  il  proprio
funzionamento ed elegge al suo interno un presidente.
  3. La Consulta giovanile dura in carica tre anni.
  4.  La  Giunta regionale adotta tutti i provvedimenti per garantire
il funzionamento della Consulta giovanile.
  5.  La  Consulta  giovanile  puo'  avvalersi  della  consulenza  di
esperti.