Art. 5.
                  Funzioni della Consulta giovanile
 
  1. La Consulta giovanile:
   a)  elabora  rapporti,  promuove  dibattiti  pubblici,  convegni e
incontri, formula  proposte  da  sottoporre  all'esame  della  Giunta
regionale  o  del  Consiglio  regionale  nel  campo  delle  politiche
giovanili tese a realizzare le finalita' di cui all'art. 1;
   b) predispone programmi e progetti di cui all'art. 6.