Art. 5. Funzioni della Consulta giovanile 1. La Consulta giovanile: a) elabora rapporti, promuove dibattiti pubblici, convegni e incontri, formula proposte da sottoporre all'esame della Giunta regionale o del Consiglio regionale nel campo delle politiche giovanili tese a realizzare le finalita' di cui all'art. 1; b) predispone programmi e progetti di cui all'art. 6.