Art. 8. Procedure 1. L'istanza per l'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 1 deve essere presentata a cura del rappresentante pro tempore degli enti e degli organismi di cui all'art. 6 alla struttura competente responsabile del procedimento. 2. L'istanza deve essere corredata di dettagliato progetto istitutivo o gestionale dell'iniziativa per la quale viene richiesto il finanziamento. 3. Ogni progetto deve contenere: a) le finalita' che si intendono perseguire in armonia con quanto previsto dall'art. 1; b) la descrizione e le modalita' organizzative delle attivita' che si intendono predisporre; c) il numero approssimativo nonche' l'eta' dei soggetti che si intendono coinvolgere; d) il preventivo finanziario con dettagliata indicazione dei costi ripartiti per categorie. 4. La responsabilita' della gestione dei progetti fa capo agli enti ed organismi proponenti che devono prevedere modalita' precise per il loro controllo. 5. I finanziamenti, di importo non superiore al novanta per cento del costo globale dell'iniziativa, sono concessi con provvedimento della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza debitamente istruita, compatibilmente con la disponibilita' finanziaria del bilancio. 6. L'istruttoria dei progetti effettuata dal responsabile del procedimento deve essere fatta sulla base di criteri di valutazione oggettivi, predeterminati e conformi alle proposte formulate annualmente dalla Consulta giovanile. 7. I finanziamenti concessi a norma della presente legge sono liquidati previa presentazione di idonei giustificativi delle spese sostenute.