Art. 8.
                              Procedure
 
  1. L'istanza per l'ammissione ai finanziamenti di cui all'art.    1
deve  essere  presentata  a cura del rappresentante pro tempore degli
enti e degli organismi di cui all'art. 6  alla  struttura  competente
responsabile del procedimento.
  2.   L'istanza   deve  essere  corredata  di  dettagliato  progetto
istitutivo o gestionale dell'iniziativa per la quale viene  richiesto
il finanziamento.
  3. Ogni progetto deve contenere:
   a)  le finalita' che si intendono perseguire in armonia con quanto
previsto dall'art. 1;
   b) la descrizione e le modalita' organizzative delle attivita' che
si intendono predisporre;
   c) il numero approssimativo nonche' l'eta'  dei  soggetti  che  si
intendono coinvolgere;
   d) il preventivo finanziario con dettagliata indicazione dei costi
ripartiti per categorie.
  4. La responsabilita' della gestione dei progetti fa capo agli enti
ed organismi proponenti che devono prevedere modalita' precise per il
loro controllo.
  5.  I  finanziamenti, di importo non superiore al novanta per cento
del costo globale dell'iniziativa, sono  concessi  con  provvedimento
della   Giunta   regionale   entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
presentazione dell'istanza debitamente istruita, compatibilmente  con
la disponibilita' finanziaria del bilancio.
  6.  L'istruttoria  dei  progetti  effettuata  dal  responsabile del
procedimento deve essere fatta sulla base di criteri  di  valutazione
oggettivi,   predeterminati   e   conformi  alle  proposte  formulate
annualmente dalla Consulta giovanile.
  7. I finanziamenti concessi  a  norma  della  presente  legge  sono
liquidati  previa  presentazione di idonei giustificativi delle spese
sostenute.