Art. 9.
               Assemblea regionale del mondo giovanile
 
  1. L'Assemblea regionale del mondo giovanile,  convocata  in  prima
istanza  dall'Assessore  alla  sanita' ed assistenza sociale mediante
pubblico avviso riservato ai giovani residenti in  Valle  d'Aosta  di
eta'  compresa  tra  i  14  e i 28 anni, facenti parte di gruppi o di
associazioni senza fini di lucro, si costituisce con la stesura di un
regolamento che ne determina le modalita' di funzionamento.
  2. L'Assemblea, inoltre, individua le  modalita'  di  nomina  ed  i
criteri  di rappresentativita' dei membri della Consulta giovanile di
cui all'art. 4.
  3. Le modalita' e i  criteri  di  cui  al  comma  2  sono  volti  a
garantire   la  massima  partecipazione  e  rappresentativita'  delle
differenti realta' del mondo giovanile regionale.
  4. Il regolamento di cui al  comma  1  e'  approvato  dalla  Giunta
regionale se conforme ai principi di cui ai commi 2 e 3.
  5. Qualora entro sei mesi dalla prima convocazione, l'Assemblea non
abbia  designato i membri della Consulta giovanile, tale designazione
e' effettuata a  cura  della  Giunta  regionale  secondo  i  principi
delineati  ai  commi  2  e  3 e i membri cosi' designati rimangono in
carica,  in  via  provvisoria,  fino  alla  designazione   da   parte
dell'Assemblea.