Art. 9. Assemblea regionale del mondo giovanile 1. L'Assemblea regionale del mondo giovanile, convocata in prima istanza dall'Assessore alla sanita' ed assistenza sociale mediante pubblico avviso riservato ai giovani residenti in Valle d'Aosta di eta' compresa tra i 14 e i 28 anni, facenti parte di gruppi o di associazioni senza fini di lucro, si costituisce con la stesura di un regolamento che ne determina le modalita' di funzionamento. 2. L'Assemblea, inoltre, individua le modalita' di nomina ed i criteri di rappresentativita' dei membri della Consulta giovanile di cui all'art. 4. 3. Le modalita' e i criteri di cui al comma 2 sono volti a garantire la massima partecipazione e rappresentativita' delle differenti realta' del mondo giovanile regionale. 4. Il regolamento di cui al comma 1 e' approvato dalla Giunta regionale se conforme ai principi di cui ai commi 2 e 3. 5. Qualora entro sei mesi dalla prima convocazione, l'Assemblea non abbia designato i membri della Consulta giovanile, tale designazione e' effettuata a cura della Giunta regionale secondo i principi delineati ai commi 2 e 3 e i membri cosi' designati rimangono in carica, in via provvisoria, fino alla designazione da parte dell'Assemblea.