Art. 2.
           Comitato regionale per le celebrazioni voltiane
 
  1.  Presso il settore cultura della regione Lombardia e' costituito
il comitato regionale  per  le  celebrazioni  voltiane  composto  da:
l'assessore regionale alla cultura o un suo delegato che lo presiede,
i  presidenti  dei  comitati organizzatori locali di Como e di Pavia,
dieci rappresentanti delle istituzioni universitarie  e  scientifiche
lombarde  e  fino  a un massimo di cinque rappresentanti designati da
istituti di credito e associazioni imprenditoriali che partecipino al
finanziamento delle iniziative celebrative.
  2.  Del  comitato  fanno inoltre parte, quali espressioni del mondo
scientifico, il rettore dell'universita' degli  studi  di  Pavia,  il
presidente   del   centro  di  cultura  scientifica  "A.  Volta",  il
presidente dell'istituto lombardo dell'Accademia di scienze e lettere
e il presidente del museo della scienza e della tecnica.
  3. Entro trenta giorni  dalla  entrata  in  vigore  della  presente
legge, la giunta regionale individua le istituzioni di cui al comma 1
e  nomina  il  comitato  che  dura  in  carica  fino al termine delle
celebrazioni voltiane.