Art. 2. Comitato regionale per le celebrazioni voltiane 1. Presso il settore cultura della regione Lombardia e' costituito il comitato regionale per le celebrazioni voltiane composto da: l'assessore regionale alla cultura o un suo delegato che lo presiede, i presidenti dei comitati organizzatori locali di Como e di Pavia, dieci rappresentanti delle istituzioni universitarie e scientifiche lombarde e fino a un massimo di cinque rappresentanti designati da istituti di credito e associazioni imprenditoriali che partecipino al finanziamento delle iniziative celebrative. 2. Del comitato fanno inoltre parte, quali espressioni del mondo scientifico, il rettore dell'universita' degli studi di Pavia, il presidente del centro di cultura scientifica "A. Volta", il presidente dell'istituto lombardo dell'Accademia di scienze e lettere e il presidente del museo della scienza e della tecnica. 3. Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale individua le istituzioni di cui al comma 1 e nomina il comitato che dura in carica fino al termine delle celebrazioni voltiane.