Art. 4. Contributi per iniziative culturali 1. Possono beneficiare dei contributi regionali per lo svolgimento di iniziative e manifestazioni di cui all'art. 1, comma 2, enti pubblici o privati, singoli o associati, che pongano in essere attivita' coerenti alle finalita' della presente legge. 2. Le richieste di contributo devono essere presentate alla giunta regionale, settore cultura, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredate da un progetto articolato di realizzazione e da un piano economico e finanziario. 3. Tali richieste devono altresi' essere corredate dai documenti relativi alla natura giuridica del soggetto, ove questo sia un ente o una associazione privata, da una relazione illustrativa delle attivita' ordinariamente svolte e da una, particolareggiata, relativa alle iniziative da svolgersi ai fini della concessione del contributo, da un analitico prospetto dei costi e dei ricavi presunti dell'iniziativa, dalla indicazione delle disponibilita' finanziarie del soggetto richiedente comprensiva di altri eventuali contributi pubblici, dai tempi di realizzazione e di svolgimento dell'iniziativa proposta e da ogni altro elemento utile alla sua valutazione. 4. L'erogazione dei contributi avviene con decreto del presidente della Giunta regionale o dell'assessore competente, se delegato, nella misura del cinquanta per cento a seguito dell'approvazione della deliberazione di cui all'art. 3. Il restante cinquanta per cento e' erogato sulla base della relazione di cui all'art. 7, comma 2.