Art. 4.
                 Contributi per iniziative culturali
 
  1. Possono beneficiare dei contributi regionali per lo  svolgimento
di  iniziative  e  manifestazioni  di  cui  all'art. 1, comma 2, enti
pubblici o privati,  singoli  o  associati,  che  pongano  in  essere
attivita' coerenti alle finalita' della presente legge.
  2.  Le richieste di contributo devono essere presentate alla giunta
regionale, settore cultura, entro centoventi giorni  dall'entrata  in
vigore  della  presente legge, corredate da un progetto articolato di
realizzazione e da un piano economico e finanziario.
  3. Tali richieste devono altresi' essere  corredate  dai  documenti
relativi alla natura giuridica del soggetto, ove questo sia un ente o
una   associazione  privata,  da  una  relazione  illustrativa  delle
attivita' ordinariamente svolte e da una, particolareggiata, relativa
alle  iniziative  da  svolgersi  ai  fini   della   concessione   del
contributo, da un analitico prospetto dei costi e dei ricavi presunti
dell'iniziativa,  dalla  indicazione delle disponibilita' finanziarie
del soggetto richiedente comprensiva di  altri  eventuali  contributi
pubblici, dai tempi di realizzazione e di svolgimento dell'iniziativa
proposta e da ogni altro elemento utile alla sua valutazione.
  4.  L'erogazione  dei contributi avviene con decreto del presidente
della Giunta regionale  o  dell'assessore  competente,  se  delegato,
nella  misura  del  cinquanta  per  cento a seguito dell'approvazione
della deliberazione di cui all'art.  3.  Il  restante  cinquanta  per
cento  e' erogato sulla base della relazione di cui all'art. 7, comma
2.