Art. 5.
   Contributi per interventi su beni culturali, mobili e immobili
 
  1.  Possono   beneficiare   dei   contributi   regionali   per   la
realizzazione delle opere e degli interventi di cui all'art. 1, comma
3,  enti  pubblici o privati, o soggetti privati, proprietari di beni
mobili o immobili, presenti sul territorio  regionale,  di  rilevante
interesse  culturale  o  scientifico  facente riferimento alla vita o
all'opera di Alessandro Volta.
  2.  Le richieste di contributo devono essere presentate alla giunta
regionale, settore cultura, entro centoventi giorni  dall'entrata  in
vigore  della presente legge, corredate da un programma temporale per
la realizzazione dell'intervento  e  da  un  articolato  progetto  di
pubblica valorizzazione del patrimonio recuperato.
  3.  Tali  richieste  devono altresi' essere corredate dai documenti
sulla  natura  giuridica  del  soggetto  proponente,  dal  titolo  di
proprieta'   del   bene  oggetto  dell'intervento  proposto,  da  una
relazione illustrativa di carattere  storico-documentale  comprovante
il  legame  con  la  figura  e  l'opera  di  Alessandro  Volta, da un
analitico prospetto dei costi e dei ricavi presunti  dell'iniziativa,
dalla  indicazione  delle  disponibilita'  finanziarie  del  soggetto
richiedente comprensiva di altri eventuali contributi  pubblici,  dai
tempi di realizzazione e di svolgimento dell'iniziativa proposta e da
ogni altro elemento utile alla sua valutazione.
  4.  Per  le  opere  e gli interventi di cui al presente articolo, i
contributi sono concessi:
   a) in conto capitale a fondo perduto fino ad  un  importo  massimo
del cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile dalla Giunta
regionale;
   b)  in  conto capitale sull'ammontare attualizzato degli interessi
relativi a mutui da contrarre da soggetti pubblici o privati, fino ad
un massimo del cinquanta per cento dello stesso e  comunque  per  una
incidenza  non  superiore  ad  un  interesse attualizzato del sei per
cento.
  5. L'erogazione dei contributi avviene con decreto  del  presidente
della  Giunta  regionale  o  dell'assessore  competente, se delegato,
nella misura del cinquanta  per  cento  a  seguito  dell'approvazione
della  deliberazione  di  cui  all'art.  3. Il restante cinquanta per
cento e' erogato sulla base della relazione di cui all'art. 6,  comma
2. Tale erogazione rimane subordinata all'effettivo conseguimento dei
pareri,  assensi,  intese,  nulla-osta,  autorizzazioni o concessioni
edilizie eventualmente necessarie per dar  corso  alla  realizzazione
dell'opera  o  dell'ntervento proposto ed e' soggetta alle condizioni
di cui all'art. 7.