Art. 5. Contributi per interventi su beni culturali, mobili e immobili 1. Possono beneficiare dei contributi regionali per la realizzazione delle opere e degli interventi di cui all'art. 1, comma 3, enti pubblici o privati, o soggetti privati, proprietari di beni mobili o immobili, presenti sul territorio regionale, di rilevante interesse culturale o scientifico facente riferimento alla vita o all'opera di Alessandro Volta. 2. Le richieste di contributo devono essere presentate alla giunta regionale, settore cultura, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredate da un programma temporale per la realizzazione dell'intervento e da un articolato progetto di pubblica valorizzazione del patrimonio recuperato. 3. Tali richieste devono altresi' essere corredate dai documenti sulla natura giuridica del soggetto proponente, dal titolo di proprieta' del bene oggetto dell'intervento proposto, da una relazione illustrativa di carattere storico-documentale comprovante il legame con la figura e l'opera di Alessandro Volta, da un analitico prospetto dei costi e dei ricavi presunti dell'iniziativa, dalla indicazione delle disponibilita' finanziarie del soggetto richiedente comprensiva di altri eventuali contributi pubblici, dai tempi di realizzazione e di svolgimento dell'iniziativa proposta e da ogni altro elemento utile alla sua valutazione. 4. Per le opere e gli interventi di cui al presente articolo, i contributi sono concessi: a) in conto capitale a fondo perduto fino ad un importo massimo del cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile dalla Giunta regionale; b) in conto capitale sull'ammontare attualizzato degli interessi relativi a mutui da contrarre da soggetti pubblici o privati, fino ad un massimo del cinquanta per cento dello stesso e comunque per una incidenza non superiore ad un interesse attualizzato del sei per cento. 5. L'erogazione dei contributi avviene con decreto del presidente della Giunta regionale o dell'assessore competente, se delegato, nella misura del cinquanta per cento a seguito dell'approvazione della deliberazione di cui all'art. 3. Il restante cinquanta per cento e' erogato sulla base della relazione di cui all'art. 6, comma 2. Tale erogazione rimane subordinata all'effettivo conseguimento dei pareri, assensi, intese, nulla-osta, autorizzazioni o concessioni edilizie eventualmente necessarie per dar corso alla realizzazione dell'opera o dell'ntervento proposto ed e' soggetta alle condizioni di cui all'art. 7.