Art. 7.
                    Utilizzazione dei contributi
 
  1.   La   concessione   dei  contributi  comporta  per  i  soggetti
beneficiari, l'obbligo di realizzare  le  iniziative  indicate  nella
relazione  secondo i tempi previsti, coerentemente con le indicazioni
fornite in allegato alla domanda.
  2. I soggetti beneficiari sono tenuti,  realizzata  l'iniziativa  o
scaduto  il  termine per effettuarla, ad inviare tempestivamente alla
giunta regionale una relazione sulla attivita' svolta; sulla base  di
tale relazione viene corrisposta la parte residua del contributo.
  3.  In  caso  di  ritardata  e  di  mancata  o  parziale attuazione
dell'iniziativa, la Giunta regionale, puo'  disporre  la  revoca  del
contributo ed il recupero totale o parziale, in correlazione a quanto
effettivamente realizzato.