Art. 7. Utilizzazione dei contributi 1. La concessione dei contributi comporta per i soggetti beneficiari, l'obbligo di realizzare le iniziative indicate nella relazione secondo i tempi previsti, coerentemente con le indicazioni fornite in allegato alla domanda. 2. I soggetti beneficiari sono tenuti, realizzata l'iniziativa o scaduto il termine per effettuarla, ad inviare tempestivamente alla giunta regionale una relazione sulla attivita' svolta; sulla base di tale relazione viene corrisposta la parte residua del contributo. 3. In caso di ritardata e di mancata o parziale attuazione dell'iniziativa, la Giunta regionale, puo' disporre la revoca del contributo ed il recupero totale o parziale, in correlazione a quanto effettivamente realizzato.