Art. 8.
                Relazione sull'attuazione della legge
 
  1.   La  giunta  regionale  trasmette,  annualmente,  al  consiglio
regionale  una  relazione   tecnico-finanziaria   che   contenga   il
rendiconto e l'analisi degli esiti conseguiti in termini di efficacia
sull'attuazione dei programmi attivati ai sensi della presente legge.