Art. 9. Norma finanziaria 1. Per le finalita' previste dalla presente legge e' autorizzata la spesa complessiva, per il biennio 1997-1998, di L. 2.000.000.000, di cui L. 1.000.000.000 per il 1997: a) L. 500.000.000 complessivamente per il biennio 1997/1998, di cui L. 250.000.000 per il 1997, per le spese dirette, di parte corrente, ai sensi dell'art. 1, comma 2; b) L. 500.000.000 complessivamente per il biennio 1997/1998, di cui L.250.000.000 per il 1997, per i contributi di parte corrente ai sensi dell'art. 4; c) L. 1.000.000.000 complessivamente per il biennio 1997/1998, di cui L. 500.000.000 per il 1997, per i contributi in conto capitale ai sensi degli articoli 5 e 6. 2. Alla determinazione delle spese per il 1998 relative alle autorizzazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), si provvedera' con la legge di approvazione del bilancio del relativo esercizio ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Alla determinazione della spesa per il 1998, relativa all'autorizzazione di cui al comma 1, lettera c), si provvedera' con la legge di approvazione del bilancio del relativo esercizio, ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni. 4. La Giunta regionale e' autorizzata ad assumere obbligazioni a carico dell'esercizio successivo, nei limiti dell'autorizzazione di spesa disposta dal comma 1, lettera c), ai sensi dell'art. 25, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni. 5. E' ridotta di L. 500.000.000 l'autorizzazione di spesa disposta con l'art. 1 della legge regionale 4 marzo 1997 n. 5 (Rifinanziamento di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale 1997 e pluriennale 1997/1999) e relativa al rifinanziamento dell'art. 1, lettera a), della legge regionale n. 35/1995 (capitolo 2.4.4.2.3971). 6. L'onere di L. 1.000.000.000, per il 1998, trova copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 1997/1999, al "Quadro di previsione delle spese" di parte I "Spese per funzioni normali" all'obiettivo 5.3.2. "Fondi per la riassegnazione dei residui perenti", tabella relativa alle "Previsioni di spesa riferite a leggi operanti". 7. All'onere di L. 1.000.000.000, per il 1997, si provvede per L. 500.000.000 di competenza e di cassa, con le risorse resesi disponibili a seguito della riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 e per la restante somma di L. 500.000.000 mediante riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 5.3.2.1.544 "Fondo per la riassegnazione dei residui perenti di spese proprie per l'esercizio di funzioni normali" iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997. 8. Al bilancio pluriennale 1997-1999, anno 1998, al "Quadro di previsione delle spese" di parte I "Spese per funzioni normali" obiettivo 2.4.4. "Promozione educativo-culturale", tabella relativa alle "Previsioni di spesa riferite a leggi operanti", le previsioni di spesa correnti operative sono incrementate di L. 500.000.000. 9. Al bilancio pluriennale 1997-1999, anno 1998, al "Quadro di previsione delle spese" di parte II "Spese per programmi di sviluppo" obiettivo 2.4.4. "Promozione educativo-culturale", tabella relativa alle "Previsioni di spesa riferite a leggi operanti", le previsioni di spesa di investimento in capitale sono incrementate di L. 500.000.000. 10. All'onere derivante dall'istituzione del comitato per le celebrazioni voltiane di cui all'art. 2 si provvede mediante impiego delle somme stanziate al capitolo 1.2.7.1.322 "Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennita' di missione ed i rimborsi spese", iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997 e successivi. 11. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997 e' apportata la seguente variazione: (Omissis). La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla servare come legge della Regione lombarda. Milano, 14 aprile 1997 FORMIGONI (Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 26 febbraio 1997 e vistata dal commissario del governo con nota del 4 aprile 1997, prot. n. 21402/1010).