Art. 9.
                          Norma finanziaria
 
  1. Per le finalita' previste dalla presente legge e' autorizzata la
spesa  complessiva, per il biennio 1997-1998, di L. 2.000.000.000, di
cui L. 1.000.000.000 per il 1997:
   a) L. 500.000.000 complessivamente per il  biennio  1997/1998,  di
cui  L.  250.000.000  per  il  1997,  per  le spese dirette, di parte
corrente, ai sensi dell'art. 1, comma 2;
   b) L. 500.000.000 complessivamente per il  biennio  1997/1998,  di
cui  L.250.000.000 per il 1997, per i contributi di parte corrente ai
sensi dell'art. 4;
   c) L. 1.000.000.000 complessivamente per il biennio 1997/1998,  di
cui L. 500.000.000 per il 1997, per i contributi in conto capitale ai
sensi degli articoli 5 e 6.
  2.  Alla  determinazione  delle  spese  per  il  1998 relative alle
autorizzazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), si provvedera' con
la legge di approvazione del bilancio del relativo esercizio ai sensi
dell'art.  23 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive
modificazioni ed integrazioni.
  3.  Alla  determinazione  della  spesa  per   il   1998,   relativa
all'autorizzazione  di cui al comma 1, lettera c), si provvedera' con
la legge di approvazione del  bilancio  del  relativo  esercizio,  ai
sensi  dell'art. 25, comma 4, della legge regionale 31 marzo 1978, n.
34 e successive modificazioni ed integrazioni.
  4. La Giunta regionale e' autorizzata ad  assumere  obbligazioni  a
carico  dell'esercizio  successivo, nei limiti dell'autorizzazione di
spesa disposta dal comma 1, lettera c), ai sensi dell'art. 25,  della
legge  regionale  31  marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed
integrazioni.
  5. E' ridotta di L. 500.000.000 l'autorizzazione di spesa  disposta
con l'art. 1 della legge regionale 4 marzo 1997 n. 5 (Rifinanziamento
di  leggi  regionali  per  la  formazione del bilancio annuale 1997 e
pluriennale 1997/1999) e relativa  al  rifinanziamento  dell'art.  1,
lettera a), della legge regionale n. 35/1995 (capitolo 2.4.4.2.3971).
  6.  L'onere  di  L.  1.000.000.000,  per  il  1998, trova copertura
finanziaria  nel  bilancio  pluriennale  1997/1999,  al  "Quadro   di
previsione  delle  spese"  di  parte  I  "Spese per funzioni normali"
all'obiettivo 5.3.2.    "Fondi  per  la  riassegnazione  dei  residui
perenti", tabella relativa alle "Previsioni di spesa riferite a leggi
operanti".
  7.  All'onere  di L. 1.000.000.000, per il 1997, si provvede per L.
500.000.000  di  competenza  e  di  cassa,  con  le  risorse   resesi
disponibili a seguito della riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui  al  comma  5  e per la restante somma di L. 500.000.000 mediante
riduzione della dotazione finanziaria di competenza e  di  cassa  del
capitolo 5.3.2.1.544 "Fondo per la riassegnazione dei residui perenti
di  spese proprie per l'esercizio di funzioni normali" iscritto nello
stato  di  previsione  delle  spese  del  bilancio  per   l'esercizio
finanziario 1997.
  8.  Al  bilancio  pluriennale  1997-1999,  anno 1998, al "Quadro di
previsione delle spese" di  parte  I  "Spese  per  funzioni  normali"
obiettivo  2.4.4.  "Promozione educativo-culturale", tabella relativa
alle "Previsioni di spesa riferite a leggi operanti",  le  previsioni
di spesa correnti operative sono incrementate di L. 500.000.000.
  9.  Al  bilancio  pluriennale  1997-1999,  anno 1998, al "Quadro di
previsione delle spese" di parte II "Spese per programmi di sviluppo"
obiettivo 2.4.4. "Promozione educativo-culturale",  tabella  relativa
alle  "Previsioni  di spesa riferite a leggi operanti", le previsioni
di  spesa  di  investimento  in  capitale  sono  incrementate  di  L.
500.000.000.
  10.  All'onere  derivante  dall'istituzione  del  comitato  per  le
celebrazioni voltiane di cui all'art. 2 si provvede mediante  impiego
delle   somme   stanziate  al  capitolo  1.2.7.1.322  "Spese  per  il
funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni,  compresi
i  gettoni  di  presenza,  le  indennita'  di  missione ed i rimborsi
spese", iscritto nello stato di previsione delle spese  del  bilancio
per l'esercizio finanziario 1997 e successivi.
  11.   Allo  stato  di  previsione  delle  spese  del  bilancio  per
l'esercizio finanziario 1997 e' apportata la seguente variazione:
  (Omissis).
  La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino  ufficiale
della Regione.
  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla servare
come legge della Regione lombarda.
   Milano, 14 aprile 1997
                              FORMIGONI
  (Approvata dal consiglio regionale nella  seduta  del  26  febbraio
1997  e  vistata  dal  commissario  del governo con nota del 4 aprile
1997, prot. n. 21402/1010).