Art. 10.
                  Competenze del direttore generale
 
  1.   Il   direttore   generale   esercita   al   massimo  grado  di
responsabilita' le funzioni di direzione, organizzazione e  vigilanza
delle attivita' facenti capo alla struttura di propria competenza. Al
direttore generale compete:
   a)      formulare  proposte  alla  Giunta,  anche  ai  fini  della
elaborazione di programmi, direttive, schemi di progetti di  legge  o
di  altri  atti  a  contenuto generale, anche riguardanti gli assetti
organizzativi;
   b) curare  l'attuazione  dei  programmi  definiti  dai  competenti
organi  regionali e adottare, a tal fine, progetti la cui gestione e'
attribuita ai dirigenti, indicando le risorse occorrenti per la  loro
realizzazione;
   c) esercitare i poteri di acquisizione delle entrate;
   d)  esercitare  i  poteri di spesa nei limiti della quota parte di
bilancio loro assegnata, definendo i limiti di valore delle spese che
i dirigenti funzionalmente dipendenti possono impegnare;
   e)   adottare  gli  atti  di  organizzazione  e  di  gestione  del
personale,  nell'ambito  dei criteri fissati dalla Giunta, provvedere
all'attribuzione dei trattamenti economici accessori  secondo  quanto
stabilito  dai  contratti  collettivi  per  il personale e disporre i
conferimenti  degli  incarichi  di   responsabilita'   delle   unita'
operative organiche;
   f)   adottare   misure   organizzative   idonee  a  consentire  la
rilevazione e l'analisi dei costi e dei  rendimenti  dell'  attivita'
amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative;
   g)  ripartire  tra  le  strutture  amministrative  sottordinate le
risorse umane, finanziarie e strumentali  sulla  base  dei  piani  di
lavoro predisposti dai dirigenti;
   h) definire l'orario di servizio, l'orario di apertura al pubblico
e  l'articolazione  dell'orario  di lavoro in relazione alle esigenze
funzionali delle strutture cui  sono  preposti  e  nell'ambito  degli
indirizzi generali definiti dalla Giunta;
   i)  disciplinare  le  relazioni  e dirimere eventuali conflitti di
competenza tra i dirigenti funzionalmente dipendenti;
   l)   coordinare le attivita'  dei  responsabili  dei  procedimenti
operanti nelle strutture cui sono preposti;
   m) verificare e controllare le attivita' dei dirigenti sottoposti,
anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
   n)  fornire  risposte  ai  rilievi degli organi di controllo sugli
atti di propria competenza;
   o) proporre agli organi di direzione  politica  le  conferenze  di
servizi  per  le  materie  di  competenza  della direzione generale e
partecipare   alle   conferenze   di   servizi   indette   da   altre
amministrazioni;
   p)  stipulare  i  contratti autorizzati dalla Giunta o previsti da
norme
   q) provvedere al riconoscimento  di  debito,  alle  rinunce,  alle
transazioni,  nonche'  promuovere liti attive e determinare decisioni
in tema di liti passive;
   r) espletare ogni  altra  funzione  espressamente  prevista  dalla
legge.
  2.  Per  la verifica dell'andamento delle attivita' della direzione
generale e dello stato di attuazione dei programmi ed al  fine  della
migliore   cooperazione  tra  le  strutture,  il  direttore  generale
convoca, almeno ogni due mesi, la conferenza dei dirigenti  assegnati
alla direzione generale.