Art. 10. Competenze del direttore generale 1. Il direttore generale esercita al massimo grado di responsabilita' le funzioni di direzione, organizzazione e vigilanza delle attivita' facenti capo alla struttura di propria competenza. Al direttore generale compete: a) formulare proposte alla Giunta, anche ai fini della elaborazione di programmi, direttive, schemi di progetti di legge o di altri atti a contenuto generale, anche riguardanti gli assetti organizzativi; b) curare l'attuazione dei programmi definiti dai competenti organi regionali e adottare, a tal fine, progetti la cui gestione e' attribuita ai dirigenti, indicando le risorse occorrenti per la loro realizzazione; c) esercitare i poteri di acquisizione delle entrate; d) esercitare i poteri di spesa nei limiti della quota parte di bilancio loro assegnata, definendo i limiti di valore delle spese che i dirigenti funzionalmente dipendenti possono impegnare; e) adottare gli atti di organizzazione e di gestione del personale, nell'ambito dei criteri fissati dalla Giunta, provvedere all'attribuzione dei trattamenti economici accessori secondo quanto stabilito dai contratti collettivi per il personale e disporre i conferimenti degli incarichi di responsabilita' delle unita' operative organiche; f) adottare misure organizzative idonee a consentire la rilevazione e l'analisi dei costi e dei rendimenti dell' attivita' amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative; g) ripartire tra le strutture amministrative sottordinate le risorse umane, finanziarie e strumentali sulla base dei piani di lavoro predisposti dai dirigenti; h) definire l'orario di servizio, l'orario di apertura al pubblico e l'articolazione dell'orario di lavoro in relazione alle esigenze funzionali delle strutture cui sono preposti e nell'ambito degli indirizzi generali definiti dalla Giunta; i) disciplinare le relazioni e dirimere eventuali conflitti di competenza tra i dirigenti funzionalmente dipendenti; l) coordinare le attivita' dei responsabili dei procedimenti operanti nelle strutture cui sono preposti; m) verificare e controllare le attivita' dei dirigenti sottoposti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi; n) fornire risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di propria competenza; o) proporre agli organi di direzione politica le conferenze di servizi per le materie di competenza della direzione generale e partecipare alle conferenze di servizi indette da altre amministrazioni; p) stipulare i contratti autorizzati dalla Giunta o previsti da norme q) provvedere al riconoscimento di debito, alle rinunce, alle transazioni, nonche' promuovere liti attive e determinare decisioni in tema di liti passive; r) espletare ogni altra funzione espressamente prevista dalla legge. 2. Per la verifica dell'andamento delle attivita' della direzione generale e dello stato di attuazione dei programmi ed al fine della migliore cooperazione tra le strutture, il direttore generale convoca, almeno ogni due mesi, la conferenza dei dirigenti assegnati alla direzione generale.