Art. 11.
                      Competenze dei dirigenti
 
  1.  Ai  dirigenti  con  incarico  di  livello inferiore a direttore
generale, nei limiti delle funzioni loro conferite competono:
   a) la direzione di un servizio o di una  sezione  e  del  relativo
personale;
   b)   l'espletamento   di  incarichi  di  funzioni  consultive,  di
ispezione e vigilanza o di studio e ricerca;
   c)  l'esercizio dei poteri di spesa,  per  quanto  di  competenza,
nonche'  dei  poteri  di  gestione  inerenti  alla  realizzazione dei
progetti adottati dal direttore generale o dal segretario generale;
   d) la ripartizione delle risorse umane, finanziarie e  strumentali
assegnate  e  la  verifica  periodica  del  carico  di lavoro e della
produttivita' della struttura, anche con riferimento ad ogni  singolo
dipendente,  nonche' l'adozione delle iniziative, anche disciplinari,
nei confronti del personale, ivi comprese, in caso  di  insufficiente
rendimento  o  per  situazioni  di  esubero,  le  iniziative  per  il
trasferimento ad altra struttura o per il collocamento in mobilita';
   e) l'attribuzione di trattamenti economici accessori,  per  quanto
di competenza, nel rispetto dei contratti collettivi;
   f)  la  responsabilita' dei procedimenti nonche' l'individuazione,
in base alla legge 7  agosto  1990,  n.  241,  dei  responsabili  dei
procedimenti  che  fanno  capo alla struttura e la verifica, anche su
richiesta di terzi interessati, del  rispetto  dei  termini  e  degli
altri adempimenti;
   g)  le risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di
propria competenza;
   h)  la  proposizione  di  quesiti  e  l'emissione  di pareri nelle
materie di propria competenza,  dandone  comunicazione  al  direttore
generale o al segretario generale nel caso in cui tali atti impegnino
l'amministrazione regionale nei confronti di altre amministrazioni;
   i)  la  formulazione  di  proposte  al  direttore  generale  o  al
segretario generale, anche in ordine all'adozione di progetti  ed  ai
criteri generali di organizzazione degli uffici;
   l) ogni altra funzione espressamente prevista dalla legge.
  2.  Al  dirigenti  con incarico di responsabile di servizio compete
verificare e controllare le attivita' dei sottoposti responsabili  di
sezione,  anche  con  potere  sostitutivo  in  caso  di inerzia degli
stessi.