Art. 11. Competenze dei dirigenti 1. Ai dirigenti con incarico di livello inferiore a direttore generale, nei limiti delle funzioni loro conferite competono: a) la direzione di un servizio o di una sezione e del relativo personale; b) l'espletamento di incarichi di funzioni consultive, di ispezione e vigilanza o di studio e ricerca; c) l'esercizio dei poteri di spesa, per quanto di competenza, nonche' dei poteri di gestione inerenti alla realizzazione dei progetti adottati dal direttore generale o dal segretario generale; d) la ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate e la verifica periodica del carico di lavoro e della produttivita' della struttura, anche con riferimento ad ogni singolo dipendente, nonche' l'adozione delle iniziative, anche disciplinari, nei confronti del personale, ivi comprese, in caso di insufficiente rendimento o per situazioni di esubero, le iniziative per il trasferimento ad altra struttura o per il collocamento in mobilita'; e) l'attribuzione di trattamenti economici accessori, per quanto di competenza, nel rispetto dei contratti collettivi; f) la responsabilita' dei procedimenti nonche' l'individuazione, in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dei responsabili dei procedimenti che fanno capo alla struttura e la verifica, anche su richiesta di terzi interessati, del rispetto dei termini e degli altri adempimenti; g) le risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di propria competenza; h) la proposizione di quesiti e l'emissione di pareri nelle materie di propria competenza, dandone comunicazione al direttore generale o al segretario generale nel caso in cui tali atti impegnino l'amministrazione regionale nei confronti di altre amministrazioni; i) la formulazione di proposte al direttore generale o al segretario generale, anche in ordine all'adozione di progetti ed ai criteri generali di organizzazione degli uffici; l) ogni altra funzione espressamente prevista dalla legge. 2. Al dirigenti con incarico di responsabile di servizio compete verificare e controllare le attivita' dei sottoposti responsabili di sezione, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi.