Art. 12.
  Segretari generali del Consiglio e della Presidenza della giunta
 
  1.   Gli   apparati   amministrativi   funzionalmente    dipendenti
dall'Ufficio  di  Presidenza del Consiglio regionale e dal Presidente
della Giunta, di cui all'art. 26, sono coordinati rispettivamente dal
Segretario Generale del Consiglio e  dal  Segretario  Generale  della
Presidenza della Giunta.
  2. I Segretari Generali di cui al primo comma, nell'esercizio delle
funzioni   di   coordinamento,   hanno  le  medesime  attribuzioni  e
competenze  previste  per  i   direttori   generali.   Ad   essi   e'
integralmente   applicata   la   disciplina  che  la  presente  legge
stabilisce per i direttori generali.