Art. 12. Segretari generali del Consiglio e della Presidenza della giunta 1. Gli apparati amministrativi funzionalmente dipendenti dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e dal Presidente della Giunta, di cui all'art. 26, sono coordinati rispettivamente dal Segretario Generale del Consiglio e dal Segretario Generale della Presidenza della Giunta. 2. I Segretari Generali di cui al primo comma, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento, hanno le medesime attribuzioni e competenze previste per i direttori generali. Ad essi e' integralmente applicata la disciplina che la presente legge stabilisce per i direttori generali.