Art. 13.
              Conferimento degli incarichi dirigenziali
 
  1. I conferimenti degli incarichi  dirigenziali  si  conformano  ai
criteri della temporaneita' della rotazione e della revocabilita', in
funzione dell'efficienza dei servizi.
  2.  L'attribuzione  di  ciascun  incarico  dirigenziale deve essere
motivata, nel rispetto di quanto disposto  dal  contratto  collettivo
nazionale  e  sulla  base dei principi in materia dettati dal decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  secondo  i  seguenti  parametri
valutativi:
   a) formazione culturale;
   b) requisiti professionali adeguati alle funzioni da svolgere;
   c) grado di aggiornamento raggiunto nella materia;
   d)  attitudine  ad  assumere  le  responsabilita'  connesse con le
funzioni da svolgere;
   e) capacita' di organizzazione del lavoro e capacita' di  gestione
delle risorse umane e strumentali;
   f)   risultati   conseguiti   nello  svolgimento  delle  attivita'
rilevanti agli effetti dell'incarico da conferire.
  3. L'incarico di direttore generale viene  conferito  dalla  Giunta
regionale;   l'incarico  di  Segretario  Generale  del  Consiglio  e'
conferito  dall'Ufficio  di  Presidenza;  l'incarico  di   Segretario
Generale  della  Presidenza della Giunta e' conferito dalla Giunta su
proposta del suo Presidente.
  4. Gli incarichi di cui al precedente terzo comma sono conferiti  a
dirigenti   regionali,   muniti   di  laurea,  dotati  di  esperienza
pluriennale nelle funzioni dirigenziali e  di  dimostrate  attitudini
manageriali.    Possono  essere conferiti altresi' a persone estranee
all'amministrazione regionale,  munite  di  laurea,  in  possesso  di
documentata   professionalita'   manageriale  acquisita  operando  in
funzioni dirigenziali presso altre pubbliche amministrazioni o  altri
enti  pubblici  o  aziende  pubbliche o private. Al reperimento delle
candidature per gli incarichi da conferire  ad  estranei  si  procede
mediante avviso pubblicato su quotidiani a diffusione nazionale.
  5.  L'incarico  di  direttore  generale o di segretario generale e'
conferito con contratto di diritto privato a tempo determinato per un
periodo non superiore a cinque anni;  e'  rinnovabile  per  una  sola
volta  ed  e'  revocabile in qualsiasi momento previa valutazione dei
risultati.  I  dirigenti  regionali  nominati  direttori  generali  o
segretari  generali  sono  collocati  per il periodo dell'incarico in
aspettativa senza assegni. Il periodo di aspettativa resta  utile  ai
fini  della  maturazione  dei  diritti  connessi  all'  anzianita' di
servizio.
  6. Gli incarichi di direttore generale  e  di  segretario  generale
scadono  comunque  decorsi  centoventi  giorni  dalla  elezione della
Giunta regionale o  dellUfficio  di  Presidenza  in  conseguenza  del
rinnovo del Consiglio regionale.
  7.  Gli  incarichi  di responsabile di servizio, di responsabile di
sezione e di funzione dirigenziale  di  consulenza,  di  ispezione  e
vigilanza o di studio e ricerca sono conferiti dalla Giunta regionale
o dall'Ufficio di Presidenza a dirigenti regionali, anche assunti con
le modalita' di cui all'art. 20, su proposta del direttore generale o
del segretario generale competente.
  8.  Gli  incarichi di cui al precedente comma settimo durano cinque
anni, sono rinnovabili e sono revocabili in qualsiasi momento, previa
valutazione  dei  risultati,  su  proposta  motivata  del   direttore
generale o del segretario generale competente.
  9. Per esigenze connesse all'efficacia dell'azione amministrativa o
all'efficienza  delle  strutture  organizzative, sentito il direttore
generale o il segretario generale competente, puo' essere disposta in
qualsiasi  momento  la   rotazione   degli   incarichi   dirigenziali
precedentemente attribuiti.
  10. I provvedimenti di conferimento, di rotazione e di revoca degli
incarichi dirigenziali sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della
Regione.
  11.  I dirigenti privi di incarico sono posti a disposizione per il
periodo massimo di un anno con le conseguenze di cui al comma  ottavo
dell'art.  18.  Inutilmente  decorso  tale  periodo, i dirigenti sono
collocati  in  soprannumero  e  vengono  sottoposti  al  processi  di
mobilita',  secondo  la  disciplina  di  cui all'articolo 22, secondo
comma del decreto legislativo 3 febbraio 1993,  n.  29  e  successive
modificazioni.