Art. 13. Conferimento degli incarichi dirigenziali 1. I conferimenti degli incarichi dirigenziali si conformano ai criteri della temporaneita' della rotazione e della revocabilita', in funzione dell'efficienza dei servizi. 2. L'attribuzione di ciascun incarico dirigenziale deve essere motivata, nel rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo nazionale e sulla base dei principi in materia dettati dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, secondo i seguenti parametri valutativi: a) formazione culturale; b) requisiti professionali adeguati alle funzioni da svolgere; c) grado di aggiornamento raggiunto nella materia; d) attitudine ad assumere le responsabilita' connesse con le funzioni da svolgere; e) capacita' di organizzazione del lavoro e capacita' di gestione delle risorse umane e strumentali; f) risultati conseguiti nello svolgimento delle attivita' rilevanti agli effetti dell'incarico da conferire. 3. L'incarico di direttore generale viene conferito dalla Giunta regionale; l'incarico di Segretario Generale del Consiglio e' conferito dall'Ufficio di Presidenza; l'incarico di Segretario Generale della Presidenza della Giunta e' conferito dalla Giunta su proposta del suo Presidente. 4. Gli incarichi di cui al precedente terzo comma sono conferiti a dirigenti regionali, muniti di laurea, dotati di esperienza pluriennale nelle funzioni dirigenziali e di dimostrate attitudini manageriali. Possono essere conferiti altresi' a persone estranee all'amministrazione regionale, munite di laurea, in possesso di documentata professionalita' manageriale acquisita operando in funzioni dirigenziali presso altre pubbliche amministrazioni o altri enti pubblici o aziende pubbliche o private. Al reperimento delle candidature per gli incarichi da conferire ad estranei si procede mediante avviso pubblicato su quotidiani a diffusione nazionale. 5. L'incarico di direttore generale o di segretario generale e' conferito con contratto di diritto privato a tempo determinato per un periodo non superiore a cinque anni; e' rinnovabile per una sola volta ed e' revocabile in qualsiasi momento previa valutazione dei risultati. I dirigenti regionali nominati direttori generali o segretari generali sono collocati per il periodo dell'incarico in aspettativa senza assegni. Il periodo di aspettativa resta utile ai fini della maturazione dei diritti connessi all' anzianita' di servizio. 6. Gli incarichi di direttore generale e di segretario generale scadono comunque decorsi centoventi giorni dalla elezione della Giunta regionale o dellUfficio di Presidenza in conseguenza del rinnovo del Consiglio regionale. 7. Gli incarichi di responsabile di servizio, di responsabile di sezione e di funzione dirigenziale di consulenza, di ispezione e vigilanza o di studio e ricerca sono conferiti dalla Giunta regionale o dall'Ufficio di Presidenza a dirigenti regionali, anche assunti con le modalita' di cui all'art. 20, su proposta del direttore generale o del segretario generale competente. 8. Gli incarichi di cui al precedente comma settimo durano cinque anni, sono rinnovabili e sono revocabili in qualsiasi momento, previa valutazione dei risultati, su proposta motivata del direttore generale o del segretario generale competente. 9. Per esigenze connesse all'efficacia dell'azione amministrativa o all'efficienza delle strutture organizzative, sentito il direttore generale o il segretario generale competente, puo' essere disposta in qualsiasi momento la rotazione degli incarichi dirigenziali precedentemente attribuiti. 10. I provvedimenti di conferimento, di rotazione e di revoca degli incarichi dirigenziali sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione. 11. I dirigenti privi di incarico sono posti a disposizione per il periodo massimo di un anno con le conseguenze di cui al comma ottavo dell'art. 18. Inutilmente decorso tale periodo, i dirigenti sono collocati in soprannumero e vengono sottoposti al processi di mobilita', secondo la disciplina di cui all'articolo 22, secondo comma del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.