Art. 14. Trattamento economico dei direttori generali e dei segretari generali 1. Il trattamento economico del direttori generali e dei segretari generali e' determinato, in relazione allo specifico incarico, in sede di contrattazione individuale assumendo come tetto massimo l'ottanta per cento della retribuzione fissata per i direttori generali delle aziende unita' sanitarie locali.