Art. 14.
Trattamento economico dei direttori generali e dei segretari generali
 
  1.  Il trattamento economico del direttori generali e dei segretari
generali e' determinato, in relazione  allo  specifico  incarico,  in
sede  di  contrattazione  individuale  assumendo  come  tetto massimo
l'ottanta per  cento  della  retribuzione  fissata  per  i  direttori
generali delle aziende unita' sanitarie locali.