Art. 16. Assenza, impedimento e vacanza 1. In relazione agli incarichi di direzione di struttura, la Giunta regionale o l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, entro gli ambiti organizzativi di rispettiva competenza, individuano in via preventiva, per il caso di assenza o impedimento di ciascun responsabile, un altro dirigente per la sostituzione. 2. In caso di vacanza degli incarichi di cui al primo comma, la Giunta regionale o l'Ufficio di Presidenza del Consiglio provvedono di volta in volta, entro gli ambiti organizzativi di rispettiva competenza, a nominare un reggente temporaneo tra i dirigenti con incarico di pari livello. 3. Ove, per strutture del Consiglio regionale, le esigenze di sostituzione o di reggenza non possono soddisfarsi con dirigenti in servizio nell'ambito organizzativo dello stesso Consiglio, i provvedimenti necessari vengono adottati dalla Giunta regionale su proposta dell'Ufficio di Presidenza. 4. La supplenza e la reggenza di cui ai commi primo e secondo non danno luogo a compensi aggiuntivi per durate pari o inferiori a sessanta giorni consecutivi. 5. La Giunta regionale, fatta salva la disciplina definita del contratto collettivo nazionale, stabilisce i casi di assenza dal servizio, diversi dal congedo ordinario, che danno luogo alla sospensione della retribuzione accessoria dirigenziale e alla nomina di un altro dirigente nonche' i compensi aggiuntivi per le supplenze e le reggenze di durata superiore a sessanta giorni.