Art. 16.
                   Assenza, impedimento e vacanza
 
  1. In relazione agli incarichi di direzione di struttura, la Giunta
regionale  o  l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, entro gli ambiti
organizzativi  di   rispettiva   competenza,   individuano   in   via
preventiva,   per  il  caso  di  assenza  o  impedimento  di  ciascun
responsabile, un altro dirigente per la sostituzione.
  2. In caso di vacanza degli incarichi di cui  al  primo  comma,  la
Giunta  regionale  o l'Ufficio di Presidenza del Consiglio provvedono
di volta in volta,  entro  gli  ambiti  organizzativi  di  rispettiva
competenza,  a  nominare  un  reggente temporaneo tra i dirigenti con
incarico di pari livello.
  3. Ove, per strutture  del  Consiglio  regionale,  le  esigenze  di
sostituzione  o  di reggenza non possono soddisfarsi con dirigenti in
servizio  nell'ambito  organizzativo  dello   stesso   Consiglio,   i
provvedimenti  necessari  vengono  adottati dalla Giunta regionale su
proposta dell'Ufficio di Presidenza.
  4. La supplenza e la reggenza di cui ai commi primo e  secondo  non
danno  luogo  a  compensi  aggiuntivi  per  durate pari o inferiori a
sessanta giorni consecutivi.
  5.  La  Giunta  regionale,  fatta  salva la disciplina definita del
contratto collettivo nazionale, stabilisce  i  casi  di  assenza  dal
servizio,  diversi  dal  congedo  ordinario,  che  danno  luogo  alla
sospensione della retribuzione accessoria dirigenziale e alla  nomina
di  un altro dirigente nonche' i compensi aggiuntivi per le supplenze
e le reggenze di durata superiore a sessanta giorni.