Art. 17.
                       Mobilita dei dirigenti
 
  1. Con le stesse modalita' e secondo i  medesimi  criteri  previsti
per  il  conferimento  degli incarichi di funzione, il dirigente puo'
essere trasferito ad altro incarico con motivato provvedimento.
  2. La mobilita' dei dirigenti e'  disposta  per  esigenze  di  buon
funzionamento dell'Amministrazione. Puo' avere luogo anche su istanza
dei  dirigenti  stessi per motivi di incompatibilita' ambientale o di
arricchimento professionale.
  3. I provvedimenti di  mobilita'  di  dirigenti  nell'ambito  delle
strutture  e  funzioni di interesse del Consiglio regionale competono
all'Ufficio di Presidenza del Consiglio stesso.
  4. La mobilita' da e verso gli incarichi di cui al terzo  comma  e'
disposta  dalla  Giunta  regionale  dietro  richiesta dell'Ufficio di
Presidenza del Consiglio ovvero previo assenso dell'Ufficio  medesimo
quando  l'iniziativa  e'  di  Giunta.  Il diniego di assenso da parte
dell'Ufficio di  Presidenza  deve  essere  puntualmente  motivato  in
relazione  a  profili  attitudinali  del  dirigente  interessato e ad
esigenze funzionali di obiettivo rilievo.
  5. La mobilita' esterna del personale dirigenziale e'  disciplinata
dalla  Giunta  regionale  con  le  modalita'  di  cui  al comma primo
dell'articolo  32  in  armonia  con  le  disposizioni   del   decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni nonche'
del contratto collettivo nazionale.