Art. 17. Mobilita dei dirigenti 1. Con le stesse modalita' e secondo i medesimi criteri previsti per il conferimento degli incarichi di funzione, il dirigente puo' essere trasferito ad altro incarico con motivato provvedimento. 2. La mobilita' dei dirigenti e' disposta per esigenze di buon funzionamento dell'Amministrazione. Puo' avere luogo anche su istanza dei dirigenti stessi per motivi di incompatibilita' ambientale o di arricchimento professionale. 3. I provvedimenti di mobilita' di dirigenti nell'ambito delle strutture e funzioni di interesse del Consiglio regionale competono all'Ufficio di Presidenza del Consiglio stesso. 4. La mobilita' da e verso gli incarichi di cui al terzo comma e' disposta dalla Giunta regionale dietro richiesta dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio ovvero previo assenso dell'Ufficio medesimo quando l'iniziativa e' di Giunta. Il diniego di assenso da parte dell'Ufficio di Presidenza deve essere puntualmente motivato in relazione a profili attitudinali del dirigente interessato e ad esigenze funzionali di obiettivo rilievo. 5. La mobilita' esterna del personale dirigenziale e' disciplinata dalla Giunta regionale con le modalita' di cui al comma primo dell'articolo 32 in armonia con le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni nonche' del contratto collettivo nazionale.