Art. 18. Responsabilita' e valutazione dei dirigenti 1. I dirigenti sono responsabili del risultato dell'attivita' svolta dalle strutture alle quali sono preposti o delle funzioni individuali che sono loro assegnate. Sono altresi' responsabili della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi dei rendimenti e del risultati della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale riservate alla loro competenza. Entro il mese di gennaio di ogni anno i direttori generali, i segretari generali e gli altri dirigenti presentano, alla Giunta o all'Ufficio di Presidenza, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente. 2. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di responsabilita' penale, civile, amministrativa, contabile e disciplinare prevista per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche. A fronte del rischio, gravante sui dirigenti, di danno patrimoniale all'Amministrazione o a terzi la Regione adotta idonee iniziative per la relativa copertura assicurativa. 3. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, istituisce e disciplina con atto di organizzazione un nucleo di valutazione che rimane in carica per un periodo di tre anni. Il nucleo di valutazione e' composto da due esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione, esterni all'Amministrazione regionale, da selezionare mediante convenzione con ditte o societa' specializzate. Del nucleo di valutazione fanno parte, altresi', su designazione della Giunta regionale in relazione alle problematiche da esaminare, il Segretario Generale della Presidenza della Giunta regionale e il Direttore regionale dell'organizzazione e del personale. Il Segretario Generale della Presidenza della Giunta regionale e il Direttore regionale dell'organizzazione e del personale non partecipano all'attivita' di valutazione quando questa riguardi il loro operato. 4. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale si avvalgono del nucleo di valutazione per: a) le valutazioni di cui a successivi commi settimo e ottavo; b) la verifica, mediante comparazione dei costi e dei rendimenti, della realizzazione degli obiettivi, della corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, dell'imparzialita' e del buon andamento dell'azione amministrativa. 5. Il nucleo di valutazione opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente alla Giunta regionale e all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Esso e' coadiuvato, per le incombenze di carattere istruttorio, da una sezione costituita con l'atto di organizzazione di cui ai comma primo dell'art. 30. 6. Il Nucleo di valutazione ha accesso ai documenti amministrativi presso tutte le strutture dell'Amministrazione regionale e puo' richiedere informazioni alle strutture stesse. Esso riferisce trimestralmente sui risultati della sua attivita' alla Giunta regionale ed all'Ufficio di Presidenza del Consigilo. 7. Oltre quanto previsto dal commi quinto e ottavo dell'art. 13, la valutazione dei dirigenti puo' essere effettuata in ogni momento. 8. Ove, in esito alla valutazione, venga accertata l'inosservanza delle direttive generali o il risultato negativo della gestione, viene disposta l'assegnazione del dirigente, se ritenuto idoneo, ad altro incarico ovvero il collocamento a disposizione per il periodo massimo di un anno con conseguente perdita del trattamento economico accessorio connesso alle funzioni. In caso di responsabilita' particolarmente grave o reiterata, viene disposto il licenziamento. Quando la valutazione negativa riguardi un dirigente assunto con il contratto di cui all'art. 20, e' disposta in ogni caso la risoluzione del contratto. Per effetto del collocamento a disposizione non si puo' procedere alla copertura dei corrispondenti posti in organico. 9. I provvedimenti di collocamento a disposizione e di licenziamento di cui al comma precedente vengono assunti dalla Giunta regionale. Essi vengono adottati sulla base delle risultanze del procedimento di valutazione che si conclude, a seconda del diretto interesse, con un atto formale della Giunta regionale o dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. 10. I provvedimenti di cui all'ottavo comma, a pena di nullita', devono essere adottati: a) previa contestazione al dirigente della valutazione negativa ampiamente motivata; b) previa acquisizione delle controdeduzioni, per le quali deve essere concesso al dirigente termine non inferiore a giorni quindici dalla comunicazione della valutazione; c) nel pieno rispetto delle disposizioni in materia dettate dal contratto collettivo nazionale di comparto per l'area dirigenziale. 11. Per quanto non previsto dal presente articolo, si fa rinvio al codice civile ed al contratto collettivo nazionale di comparto per l'area dirigenziale.