Art. 18.
             Responsabilita' e valutazione dei dirigenti
 
  1.  I  dirigenti  sono  responsabili  del  risultato dell'attivita'
svolta dalle strutture alle quali  sono  preposti  o  delle  funzioni
individuali che sono loro assegnate. Sono altresi' responsabili della
realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione
agli   obiettivi  dei  rendimenti  e  del  risultati  della  gestione
finanziaria,  tecnica  e   amministrativa,   incluse   le   decisioni
organizzative  e  di  gestione  del  personale  riservate  alla  loro
competenza. Entro il  mese  di  gennaio  di  ogni  anno  i  direttori
generali, i segretari generali e gli altri dirigenti presentano, alla
Giunta  o  all'Ufficio  di  Presidenza,  una relazione sull'attivita'
svolta nell'anno precedente.
  2.  Restano  ferme  le   disposizioni   vigenti   in   materia   di
responsabilita'   penale,   civile,   amministrativa,   contabile   e
disciplinare  prevista  per  i   dipendenti   delle   amministrazioni
pubbliche.  A  fronte  del  rischio, gravante sui dirigenti, di danno
patrimoniale all'Amministrazione o a terzi la Regione  adotta  idonee
iniziative per la relativa copertura assicurativa.
  3.  Entro  centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, la Giunta regionale, d'intesa  con  l'Ufficio  di  Presidenza,
istituisce  e  disciplina  con  atto  di  organizzazione un nucleo di
valutazione che rimane in carica per  un  periodo  di  tre  anni.  Il
nucleo  di  valutazione  e'  composto  da  due esperti in tecniche di
valutazione e nel controllo di gestione, esterni  all'Amministrazione
regionale,  da  selezionare mediante convenzione con ditte o societa'
specializzate. Del nucleo di valutazione fanno  parte,  altresi',  su
designazione  della  Giunta regionale in relazione alle problematiche
da esaminare, il Segretario Generale della  Presidenza  della  Giunta
regionale   e   il  Direttore  regionale  dell'organizzazione  e  del
personale. Il  Segretario  Generale  della  Presidenza  della  Giunta
regionale   e   il  Direttore  regionale  dell'organizzazione  e  del
personale non partecipano all'attivita' di valutazione quando  questa
riguardi il loro operato.
  4.  La  Giunta  regionale  e  l'Ufficio di Presidenza del Consiglio
regionale si avvalgono del nucleo di valutazione per:
   a) le valutazioni di cui a successivi commi settimo e ottavo;
   b) la verifica, mediante comparazione dei costi e dei  rendimenti,
della  realizzazione  degli  obiettivi,  della  corretta ed economica
gestione delle  risorse  pubbliche,  dell'imparzialita'  e  del  buon
andamento dell'azione amministrativa.
  5.  Il  nucleo  di  valutazione  opera  in posizione di autonomia e
risponde  esclusivamente  alla  Giunta  regionale  e  all'Ufficio  di
Presidenza  del  Consiglio  regionale.  Esso  e'  coadiuvato,  per le
incombenze di carattere istruttorio, da una  sezione  costituita  con
l'atto di organizzazione di cui ai comma primo dell'art. 30.
  6.  Il Nucleo di valutazione ha accesso ai documenti amministrativi
presso tutte  le  strutture  dell'Amministrazione  regionale  e  puo'
richiedere   informazioni   alle  strutture  stesse.  Esso  riferisce
trimestralmente  sui  risultati  della  sua  attivita'  alla   Giunta
regionale ed all'Ufficio di Presidenza del Consigilo.
  7. Oltre quanto previsto dal commi quinto e ottavo dell'art. 13, la
valutazione dei dirigenti puo' essere effettuata in ogni momento.
  8.  Ove,  in esito alla valutazione, venga accertata l'inosservanza
delle direttive generali o  il  risultato  negativo  della  gestione,
viene  disposta  l'assegnazione del dirigente, se ritenuto idoneo, ad
altro incarico ovvero il collocamento a disposizione per  il  periodo
massimo  di un anno con conseguente perdita del trattamento economico
accessorio  connesso  alle  funzioni.  In  caso  di   responsabilita'
particolarmente  grave  o reiterata, viene disposto il licenziamento.
Quando la valutazione negativa riguardi un dirigente assunto  con  il
contratto  di  cui  all'art.    20,  e'  disposta  in  ogni  caso  la
risoluzione  del  contratto.   Per   effetto   del   collocamento   a
disposizione  non si puo' procedere alla copertura dei corrispondenti
posti in organico.
  9.  I  provvedimenti  di   collocamento   a   disposizione   e   di
licenziamento di cui al comma precedente vengono assunti dalla Giunta
regionale.    Essi  vengono  adottati sulla base delle risultanze del
procedimento di valutazione che si conclude, a  seconda  del  diretto
interesse,  con un atto formale della Giunta regionale o dell'Ufficio
di Presidenza del Consiglio regionale.
  10. I provvedimenti di cui all'ottavo comma, a  pena  di  nullita',
devono essere adottati:
   a)  previa  contestazione  al dirigente della valutazione negativa
ampiamente motivata;
   b) previa acquisizione delle controdeduzioni, per  le  quali  deve
essere  concesso al dirigente termine non inferiore a giorni quindici
dalla comunicazione della valutazione;
   c) nel pieno rispetto delle disposizioni in  materia  dettate  dal
contratto collettivo nazionale di comparto per l'area dirigenziale.
  11.  Per quanto non previsto dal presente articolo, si fa rinvio al
codice civile ed al contratto collettivo nazionale  di  comparto  per
l'area dirigenziale.