Art. 19.
                 Accesso alla qualifica dirigenziale
 
  1. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene:
   a) per concorso pubblico per esami;
   b)  per  corso  -  concorso  selettivo  di formazione presso enti,
istituti o organismi convenzionati con la Regione  ovvero  presso  la
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione;
   c) con le modalita' di cui al successivo art. 20.
  2.  Al  concorso per esami sono ammessi i dipendenti di ruolo delle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,  secondo  comma  del
decreto   legislativo   3   febbraio   1993,   n.   29  e  successive
modificazioni, gia' dirigenti o, in possesso del  diploma  di  laurea
attinente  al  posto  messo  a  concorso, che abbiano maturato almeno
cinque anni di servizio effettivo di ruolo in qualifiche direttive  e
che abbiano avuto accesso a tali qualifiche tramite concorso.
  3.  Al  corso  -  concorso selettivo di formazione sono ammessi, in
numero maggiorato, rispetto ai  posti  disponibili,  del  trenta  per
cento,  candidati  in  possesso  del  diploma di laurea e di eta' non
superiore a trentacinque anni. Per i dipendenti di ruolo  di  cui  al
comma secondo il limite di eta' e' elevato a quarantacinque anni.
  4.  Il  corso  ha  la durata di diciotto mesi ed e' seguito, previo
superamento di  esame  -  concorso  intermedio,  da  un  semestre  di
applicazione  presso  amministrazioni pubbliche o private. Al periodo
di applicazione sono ammessi candidati in numero maggiorato, rispetto
al posti messi a concorso, del quindici  per  cento.  Al  termine,  i
candidati  sono  sottoposti ad un esame - concorso finale limitato ai
soli posti messi a concorso.
  5. I posti di dirigente che si rendono disponibili sono  riservati,
per il quaranta per cento, al corso - concorso.
  6.  Al  partecipanti  al  corso  ed  al  periodo di applicazione e'
corrisposta una borsa di studio a carico della Regione  di  ammontare
pari   a   quella  erogata  dalla  Scuola  Superiore  della  Pubblica
Amministrazione   nell'ambito    dei    corsi    -    concorsi    per
l'Amministrazione Statale.
  7.   Con  apposito  regolamento  sono  definiti,  per  entrambe  le
modalita' di accesso, i criteri per la composizione e la nomina delle
commissioni esaminatrici nonche' le modalita'  di  svolgimento  delle
selezioni.