Art. 20. Assunzioni di dirigenti con contratto a tempo determinato 1. Con provvedimento motivato della Giunta regionale, anche su proposta dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio possono autorizzarsi assunzioni di personale nella qualifica di dirigente con contratto di diritto privato a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile per una sola volta, nei limiti del dieci per cento dei posti liberi e disponibili della relativa dotazione organica. 2. Requisiti imprescindibili per l'assunzione sono: a) il possesso del diploma di laurea attinente al posto da ricoprire; b) documentata esperienza professionale maturata in almeno cinque anni di espletamento delle funzioni di dirigente nella pubblica amministrazione, in enti pubblici anche economici, in aziende pubbliche o private, ovvero in almeno dieci anni di esercizio effettivo di una libera professione. 3. Con il provvedimento di cui al comma primo viene stabilito il livello dell'incarico di funzione dirigenziale cui l'assunzione e' finalizzata ed al quale resta vincolata per l'intera durata del rapporto. 4. Il trattamento economico e' rapportato all'incarico di funzione cui l'assunzione e' finalizzata. 5. I dirigenti assunti con le modalita' di cui al presente articolo sono soggetti all'integrale disciplina della funzione dirigenziale prevista dalla presente legge.