Art. 20.
      Assunzioni di dirigenti con contratto a tempo determinato
 
  1.  Con  provvedimento  motivato  della  Giunta regionale, anche su
proposta   dell'Ufficio   di   Presidenza   del   Consiglio   possono
autorizzarsi assunzioni di personale nella qualifica di dirigente con
contratto  di  diritto  privato  a  tempo  determinato  di durata non
superiore a cinque anni, rinnovabile per una sola volta,  nei  limiti
del  dieci  per  cento  dei posti liberi e disponibili della relativa
dotazione organica.
  2. Requisiti imprescindibili per l'assunzione sono:
   a) il possesso  del  diploma  di  laurea  attinente  al  posto  da
ricoprire;
   b)  documentata esperienza professionale maturata in almeno cinque
anni di espletamento  delle  funzioni  di  dirigente  nella  pubblica
amministrazione,   in  enti  pubblici  anche  economici,  in  aziende
pubbliche o  private,  ovvero  in  almeno  dieci  anni  di  esercizio
effettivo di una libera professione.
  3.  Con  il  provvedimento di cui al comma primo viene stabilito il
livello dell'incarico di funzione dirigenziale  cui  l'assunzione  e'
finalizzata  ed  al  quale  resta  vincolata  per l'intera durata del
rapporto.
  4. Il trattamento economico e' rapportato all'incarico di  funzione
cui l'assunzione e' finalizzata.
  5. I dirigenti assunti con le modalita' di cui al presente articolo
sono  soggetti  all'integrale  disciplina della funzione dirigenziale
prevista dalla presente legge.