Art. 22. Direzione generale 1. La direzione generale e' struttura apicale di coordinamento delle attivita' afferenti ad un complesso di materie, funzioni o progetti tra loro omogenei, connessi o interdipendenti. 2. Con la presente legge vengono istituite le direzioni generali di cui all'allegata tabella "B". Le competenze di ciascuna direzione generale sono definite con l'atto di organizzazione di cui all'art. 30.