Art. 22.
                         Direzione generale
 
  1.  La  direzione  generale  e'  struttura apicale di coordinamento
delle attivita' afferenti ad un  complesso  di  materie,  funzioni  o
progetti tra loro omogenei, connessi o interdipendenti.
  2. Con la presente legge vengono istituite le direzioni generali di
cui  all'allegata  tabella  "B".  Le competenze di ciascuna direzione
generale sono definite con l'atto di organizzazione di  cui  all'art.
30.