Art. 23.
                           S e r v i z i o
 
  1.  Il  servizio,  struttura normalmente subordinata alla direzione
generale,  della  quale  costituisce  articolazione,  e'  sede  delle
attivita'  di gestione di una specifica materia istituzionale, di una
funzione strumentale o di progetti di grande rilevanza ed e' affidato
alla  responsabilita'  di  un  dirigente che opera, con compiutezza e
rilevanza esterna di atti,  nell'ambito  delle  direttive  o  deleghe
emesse  da  un  direttore  generale  o  da  altra  autorita'  apicale
funzionalmente sovraordinata.
  2. Il servizio e' strumento operativo  degli  organi  istituzionali
per l'esercizio delle funzioni di governo regionale.