Art. 23. S e r v i z i o 1. Il servizio, struttura normalmente subordinata alla direzione generale, della quale costituisce articolazione, e' sede delle attivita' di gestione di una specifica materia istituzionale, di una funzione strumentale o di progetti di grande rilevanza ed e' affidato alla responsabilita' di un dirigente che opera, con compiutezza e rilevanza esterna di atti, nell'ambito delle direttive o deleghe emesse da un direttore generale o da altra autorita' apicale funzionalmente sovraordinata. 2. Il servizio e' strumento operativo degli organi istituzionali per l'esercizio delle funzioni di governo regionale.